Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-150

Infezione contratta in ospedale a Pavia, il caso deciso nel 2019

Nel 2019 un procedimento ha riguardato un caso di Acinetobacter baumannii (germe principale discusso, isolato su broncoaspirato del 16/07) e Pseudomonas aeruginosa (isolato su punta di catetere venoso centrale il 3/07), germi su cui si fonda la condanna parziale. Nel corso della degenza risultarono anche Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis (da urinocoltura del 4/07) e infezione virale da Citomegalovirus, non posti a fondamento della condanna, contratta in Chirurgia Generale e Rianimazione presso la struttura convenuta condannata; reparto di Rianimazione di un ospedale di Voghera presso la struttura convenuta assolta. Il giudice ha liquidato 2168.25 euro, ma solo per il periodo di malattia temporanea legato all'infezione, perché il nesso causale col decesso e' stato escluso. Per questo la cifra resta fuori dai conteggi economici del sito. Importo riferito solo a un'invalidità temporanea (75% per 10 giorni e 50% per 13 giorni, secondo le tabelle milanesi vigenti al 1.01.2018), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali non quantificati nel testo. Non comprende alcun importo per il decesso. La domanda principale degli eredi, pari a 1.175.000,00 euro per il danno da morte, è stata respinta perché il nesso causale fra le infezioni e il decesso non è stato ritenuto provato.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-150 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
13/12/2019 (pubblicazione)
Città
Pavia
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, promosso dagli eredi della paziente deceduta, iure hereditatis e iure proprio, nei confronti di due strutture sanitarie convenute
Infezione
Acinetobacter baumannii (germe principale discusso, isolato su broncoaspirato del 16/07) e Pseudomonas aeruginosa (isolato su punta di catetere venoso centrale il 3/07), germi su cui si fonda la condanna parziale. Nel corso della degenza risultarono anche Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis (da urinocoltura del 4/07) e infezione virale da Citomegalovirus, non posti a fondamento della condanna
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Chirurgia Generale e Rianimazione presso la struttura convenuta condannata; reparto di Rianimazione di un ospedale di Voghera presso la struttura convenuta assolta
Risarcimento riconosciuto
non entra nei conteggiIl giudice ha liquidato 2168.25 euro, ma solo per il periodo di malattia temporanea legato all'infezione, perché il nesso causale col decesso e' stato escluso. Per questo la cifra resta fuori dai conteggi economici del sito. Importo riferito solo a un'invalidità temporanea (75% per 10 giorni e 50% per 13 giorni, secondo le tabelle milanesi vigenti al 1.01.2018), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali non quantificati nel testo. Non comprende alcun importo per il decesso. La domanda principale degli eredi, pari a 1.175.000,00 euro per il danno da morte, è stata respinta perché il nesso causale fra le infezioni e il decesso non è stato ritenuto provato.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pavia, sentenza n. 1917/2019, RG 849/2018, pubbl. 13/12/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria il nesso causale va provato secondo il criterio del più probabile che non. La domanda va respinta se tale nesso resta assolutamente incerto. Quando però la struttura non dimostri di avere adottato tutti i presidi necessari a evitare la contaminazione, essa risponde comunque della compromissione biologica causata dai processi infettivi insorti durante la degenza, anche se questi non sono risultati concausa efficiente del decesso.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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