Caso documentato · HAI-146
Infezione contratta in ospedale a Ancona, risarcimento di 524.879,18 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 524.879,18 € per un caso di Staphylococcus epidermidis, contratta in Cardiochirurgia. Intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, sostituzione dell'aorta ascendente e bypass aortocoronarico, eseguito il 12 novembre 2014, con degenza dall'8 al 20 novembre 2014. La CTU colloca in questo reparto e in questo ricovero il momento del contagio. Importo liquidato in appello, in riforma del rigetto di primo grado. Euro 269.859,00 alla moglie della vittima, per solo danno da perdita del rapporto parentale (Tabelle di Milano 2014, punto base 3.911 euro, 54 punti; nessun danno biologico iure proprio riconosciuto a suo favore) ed euro 255.020,18 alla figlia della vittima, somma di 8.627,18 per danno biologico iure proprio (invalidità del 6%) e 246.393,00 per perdita del rapporto parentale (48 punti). Su entrambe le somme sono dovuti interessi legali calcolati come indicato in motivazione, non quantificati nel testo. Non compresi nel totale sopra indicato. Le spese di lite del doppio grado poste a carico della struttura condannata, liquidate in euro 25.000,00 per il primo grado ed euro 18.000,00 per il grado di appello (compensi professionali, oltre accessori di legge non quantificati nel testo) e le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta la domanda di danno patrimoniale, per mancanza di prova dell'esborso effettivo. Nulla e' dovuto dai fallimenti evocati in giudizio. Verso uno la corte ha dichiarato estinto il gravame, mentre per l'altro la decisione era gia' passata in giudicato
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Ancona, Prima Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 244/2023, RG 622/2019, che aveva rigettato la domanda contro la struttura di Ancona.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-146 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Ancona, Prima Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 244/2023, RG 622/2019, che aveva rigettato la domanda contro la struttura di Ancona.
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/07/2024 (pubblicazione)
- Città
- Ancona
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilita' sanitaria per infezione nosocomiale e decesso del paziente. Appello principale delle eredi (moglie e figlia) contro il rigetto della domanda in primo grado, e appello incidentale della struttura sanitaria, che in primo grado non era stata condannata, sul solo punto della natura nosocomiale dell'infezione. La Corte respinge l'appello incidentale, accoglie in parte l'appello principale e riforma la sentenza di primo grado.
- Infezione
- Staphylococcus epidermidis
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, sostituzione dell'aorta ascendente e bypass aortocoronarico, eseguito il 12 novembre 2014, con degenza dall'8 al 20 novembre 2014. La CTU colloca in questo reparto e in questo ricovero il momento del contagio
- Risarcimento riconosciuto
- 524.879,18 €Importo liquidato in appello, in riforma del rigetto di primo grado. Euro 269.859,00 alla moglie della vittima, per solo danno da perdita del rapporto parentale (Tabelle di Milano 2014, punto base 3.911 euro, 54 punti; nessun danno biologico iure proprio riconosciuto a suo favore) ed euro 255.020,18 alla figlia della vittima, somma di 8.627,18 per danno biologico iure proprio (invalidità del 6%) e 246.393,00 per perdita del rapporto parentale (48 punti). Su entrambe le somme sono dovuti interessi legali calcolati come indicato in motivazione, non quantificati nel testo. Non compresi nel totale sopra indicato. Le spese di lite del doppio grado poste a carico della struttura condannata, liquidate in euro 25.000,00 per il primo grado ed euro 18.000,00 per il grado di appello (compensi professionali, oltre accessori di legge non quantificati nel testo) e le spese di CTU, poste a carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta la domanda di danno patrimoniale, per mancanza di prova dell'esborso effettivo. Nulla e' dovuto dai fallimenti evocati in giudizio. Verso uno la corte ha dichiarato estinto il gravame, mentre per l'altro la decisione era gia' passata in giudicato
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 1079/2024, RG 940/2023, pubbl. 11/07/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Il 29/08/2026 e' stato aggiunto il provvedimento di primo grado (Tribunale di Ascoli Piceno n. 244/2023), trattato allo stesso modo. Oscurati i due difensori, che erano scritti tutti in maiuscolo, mentre resta il giudice. Nessun consulente nominato in chiaro e nessun nome di parte sfuggito all'anonimizzazione della fonte. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Nel concorso di più condotte colpose sanitarie succedutesi nel tempo, la condotta successiva interrompe il nesso causale con la prima solo se genera un rischio nuovo, del tutto autonomo e incommensurabile rispetto a quello originario (teoria della regolarità causale e del rischio specifico). Se invece si limita ad aggravare il medesimo rischio già creato dalla prima condotta, come nel caso di specie l'infezione nosocomiale non diagnosticata né tempestivamente trattata, il nesso causale resta integro e la responsabilità del primo autore permane, in concorso con quella del secondo
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale, il caso deciso nel 2023 Stafilococco / MRSA
- Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 109.822,41 € nel 2021 Stafilococco / MRSA
- Infezione contratta in ospedale a Bisceglie, risarcimento di 4.851 € nel 2023 Stafilococco / MRSA
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati