Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-145

Infezione contratta in ospedale a Catania, risarcimento di 1.013.998,56 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.013.998,56 € per un caso di Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae, indicati dalla consulenza tecnica come causa della sepsi mortale. Nella fase iniziale del ricovero erano stati isolati anche Enterococcus faecium e Candida albicans, contratta in Reparto di chirurgia per l'intervento di discectomia cervicale con artrodesi, poi terapia intensiva per la complicanza post operatoria; la positività al tampone è stata rilevata durante il successivo ricovero in riabilitazione. Somma dei cinque risarcimenti per danno da perdita del rapporto parentale liquidati al coniuge e ai quattro figli (222.927,00 + 175.995,00 + 175.995,00 + 254.215,00 + 183.817,00 euro) più il danno biologico iure hereditatis di 1.049,56 euro, che gli eredi si dividono in proporzione alla propria quota ereditaria. Non comprende gli interessi legali né la rivalutazione, né le spese di lite (870,00 + 22.457,00 euro) né le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis cpc e del giudizio (286,00 + 2.950,00 euro), che sono rimborso di spese processuali e non risarcimento del danno. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari a 72.000,00 euro, è stata rigettata per genericità delle allegazioni.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catania, V sezione civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-145 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Catania, V sezione civile, primo grado (giudice unico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
01/08/2025 (pubblicazione)
Città
Catania
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità medica, introdotto con rito sommario di cognizione e mutato dal giudice in rito ordinario di cognizione
Infezione
Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae, indicati dalla consulenza tecnica come causa della sepsi mortale. Nella fase iniziale del ricovero erano stati isolati anche Enterococcus faecium e Candida albicans
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di chirurgia per l'intervento di discectomia cervicale con artrodesi, poi terapia intensiva per la complicanza post operatoria; la positività al tampone è stata rilevata durante il successivo ricovero in riabilitazione
Risarcimento riconosciuto
1.013.998,56 €Somma dei cinque risarcimenti per danno da perdita del rapporto parentale liquidati al coniuge e ai quattro figli (222.927,00 + 175.995,00 + 175.995,00 + 254.215,00 + 183.817,00 euro) più il danno biologico iure hereditatis di 1.049,56 euro, che gli eredi si dividono in proporzione alla propria quota ereditaria. Non comprende gli interessi legali né la rivalutazione, né le spese di lite (870,00 + 22.457,00 euro) né le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis cpc e del giudizio (286,00 + 2.950,00 euro), che sono rimborso di spese processuali e non risarcimento del danno. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari a 72.000,00 euro, è stata rigettata per genericità delle allegazioni.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catania, sentenza n. 4081/2025, RG 12263/2020, pubbl. 01/08/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale ha natura contrattuale, fondata sul contratto di spedalità (artt. 1218 e 1228 c.c.), a prescindere dal fatto che la struttura sia pubblica o privata. Il paziente deve provare il nesso causale fra l'aggravamento della patologia e la condotta dei sanitari, mentre spetta alla struttura provare che l'inadempimento non c'è stato o non ha avuto rilievo causale. Accertato il nesso fra l'infezione e il decesso, il danno da perdita del rapporto parentale si liquida con il criterio a punti delle Tabelle del Tribunale di Milano.

Fonte: il provvedimento, in PDF

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