Caso documentato · HAI-140
Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 1.146.688 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.146.688 € per un caso di Klebsiella Pneumoniae, Acinetobacter Baumanii (nel testo anche «Acinetobacter baumannii»), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus (nel testo «Staphylococcus emoliticus»), Staphylococcus capitis, contratta in Rianimazione (terapia intensiva). Somma dei risarcimenti liquidati in dispositivo per danno da perdita del rapporto parentale iure proprio a favore di cinque congiunti del paziente deceduto, cioè coniuge (289.414 euro), due figli non conviventi (242.482 euro ciascuno), un figlio convivente (312.880 euro) e un nipote minore (59.430 euro). Gli importi sono calcolati con il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano, valore del punto 3.911 euro per i familiari della cerchia nucleare e 1.698 euro per il nipote. L'importo non comprende gli interessi legali riconosciuti dalla data dell'evento al saldo, né le spese di lite liquidate a parte (545 euro di spese ed euro 19.040 di compensi, oltre IVA e CPA). Sono state respinte la domanda risarcitoria di un secondo nipote, nato dopo il decesso e la domanda di danno patrimoniale.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, giudice unico (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cosenza.
Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-140 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, giudice unico (primo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 17/05/2026 (pubblicazione)
- Città
- CosenzaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità medica, promosso dagli eredi del paziente deceduto contro la struttura sanitaria convenuta
- Infezione
- Klebsiella Pneumoniae, Acinetobacter Baumanii (nel testo anche «Acinetobacter baumannii»), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus (nel testo «Staphylococcus emoliticus»), Staphylococcus capitis
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Rianimazione (terapia intensiva)
- Risarcimento riconosciuto
- 1.146.688 €Somma dei risarcimenti liquidati in dispositivo per danno da perdita del rapporto parentale iure proprio a favore di cinque congiunti del paziente deceduto, cioè coniuge (289.414 euro), due figli non conviventi (242.482 euro ciascuno), un figlio convivente (312.880 euro) e un nipote minore (59.430 euro). Gli importi sono calcolati con il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano, valore del punto 3.911 euro per i familiari della cerchia nucleare e 1.698 euro per il nipote. L'importo non comprende gli interessi legali riconosciuti dalla data dell'evento al saldo, né le spese di lite liquidate a parte (545 euro di spese ed euro 19.040 di compensi, oltre IVA e CPA). Sono state respinte la domanda risarcitoria di un secondo nipote, nato dopo il decesso e la domanda di danno patrimoniale.
- Persone coinvolte
- 5
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sentenza n. 708/2026, RG 3906/2022, pubbl. 17/05/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Il nesso causale tra le infezioni nosocomiali e il decesso è accertato secondo il criterio del più probabile che non, verificando i criteri temporale, topografico e clinico di insorgenza ospedaliera. In base al principio di equivalenza causale dell'articolo 41 del codice penale, quando una condotta colposa umana concorre con un fattore naturale non imputabile nella produzione dell'evento, l'autore della condotta risponde per intero senza frazionamento della causalità. La concausa naturale rileva solo sul piano della liquidazione del danno, non sull'accertamento della responsabilità.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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