Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-138

Infezione contratta in ospedale a Brindisi, risarcimento di 451.629 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 451.629 € per un caso di Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae KPC (carbapenemasi produttrice), indicati nelle conclusioni della CTU e recepiti dal giudice come i germi che hanno determinato lo stato settico. Dalle emocolture risultava isolato anche l'Enterobacter cloacae complex (esito pervenuto il 04.02.2016), germe non ripreso però nella conclusione finale della CTU sul ruolo causale, contratta in U.O.C. Anestesia e Rianimazione (terapia intensiva), dove il paziente fu ricoverato il 18.01.2016 per emorragia cerebrale post traumatica e insufficienza respiratoria, dopo un primo passaggio al Pronto Soccorso di un altro presidio. Somma delle cinque voci liquidate nel dispositivo (punto 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, calcolate coi criteri del Tribunale di Milano e già ridotte al 50% per il concorso causale riconosciuto: 158.395,50 euro alla moglie, 170.128,50 euro al figlio, 43.299,00 euro a una sorella, 39.903,00 euro a un'altra sorella, 39.903,00 euro alla terza sorella. Non comprende le spese di lite (25.000,00 euro, già anch'esse decurtate del 50%) né le spese di CTU, poste per metà a carico della convenuta e per metà a carico degli attori senza importo indicato nel testo. Attenzione per il verificatore. Nel corpo della motivazione, il calcolo a punti svolto per la sorella cui è liquidato il primo dei tre importi minori porta a un risultato di 39.903,00 euro (50% di 79.806,00), diverso dai 43.299,00 euro indicati sia nell'intestazione di quel paragrafo sia nel dispositivo. Ho usato la cifra del dispositivo (43.299,00), perché è quella liquidata dal giudice, ma il testo della sentenza è internamente incoerente su questo punto.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Brindisi, sezione civile, composizione monocratica (giudice unico), primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-138 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Brindisi, sezione civile, composizione monocratica (giudice unico), primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
16/06/2026 (pubblicazione)
Città
Brindisi
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, promosso dagli eredi (moglie, figlio e tre sorelle) del paziente deceduto contro la struttura sanitaria convenuta, per la responsabilità dei sanitari nell'infezione contratta durante il ricovero e concorsa a causarne la morte
Infezione
Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae KPC (carbapenemasi produttrice), indicati nelle conclusioni della CTU e recepiti dal giudice come i germi che hanno determinato lo stato settico. Dalle emocolture risultava isolato anche l'Enterobacter cloacae complex (esito pervenuto il 04.02.2016), germe non ripreso però nella conclusione finale della CTU sul ruolo causale
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
U.O.C. Anestesia e Rianimazione (terapia intensiva), dove il paziente fu ricoverato il 18.01.2016 per emorragia cerebrale post traumatica e insufficienza respiratoria, dopo un primo passaggio al Pronto Soccorso di un altro presidio
Risarcimento riconosciuto
451.629 €Somma delle cinque voci liquidate nel dispositivo (punto 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, calcolate coi criteri del Tribunale di Milano e già ridotte al 50% per il concorso causale riconosciuto: 158.395,50 euro alla moglie, 170.128,50 euro al figlio, 43.299,00 euro a una sorella, 39.903,00 euro a un'altra sorella, 39.903,00 euro alla terza sorella. Non comprende le spese di lite (25.000,00 euro, già anch'esse decurtate del 50%) né le spese di CTU, poste per metà a carico della convenuta e per metà a carico degli attori senza importo indicato nel testo. Attenzione per il verificatore. Nel corpo della motivazione, il calcolo a punti svolto per la sorella cui è liquidato il primo dei tre importi minori porta a un risultato di 39.903,00 euro (50% di 79.806,00), diverso dai 43.299,00 euro indicati sia nell'intestazione di quel paragrafo sia nel dispositivo. Ho usato la cifra del dispositivo (43.299,00), perché è quella liquidata dal giudice, ma il testo della sentenza è internamente incoerente su questo punto.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Brindisi, sentenza n. 923/2026, RG 491/2020, pubbl. 16/06/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. In caso di infezione correlata all'assistenza, l'onere della prova a carico della struttura sanitaria è assolto solo dimostrando l'esistenza di una filiera di prevenzione e sanificazione con procedure codificate di controllo delle infezioni. Quando l'infezione concorre con una patologia pregressa del paziente nella causazione del decesso, il nesso causale è riconosciuto come concausa e il risarcimento è liquidato in proporzione al grado di incidenza causale accertato dalla CTU.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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