Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-135

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 714.092,72 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 714.092,72 € per un caso di Acinetobacter baumanii (anche scritto baumannii) complex multiresistente/MDR; Staphylococcus aureus multiresistente (indicato anche come MRSA); Enterococcus faecium multiresistente; Klebsiella pneumoniae, contratta in Reparto di Neurochirurgia e Terapia Intensiva Neurochirurgica, con intervento chirurgico il 10 maggio 2010; trasferimento in Medicina Interna dal 25 maggio 2010. Le infezioni comparvero durante questa degenza post-operatoria e si ripresentarono dopo il rientro del paziente nella stessa struttura il 14 luglio 2010, in un reparto che il testo non permette di identificare con certezza. Somma di due voci liquidate nel dispositivo: 151.023,18 euro a ciascuno dei quattro eredi (totale 604.092,72 euro) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, più 110.000,00 euro liquidati agli eredi in via congiunta, iure hereditatis, per il danno non patrimoniale (terminale) sofferto dal paziente nei 20 giorni di agonia cosciente prima del decesso. Non comprende gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi legali dalla sentenza al saldo (liquidati per relationem, non in cifra fissa nel dispositivo); le spese di lite (1.686,00 euro di spese ed 33.364,80 euro di compensi); il contributo unificato dovuto all'Erario per la mancata partecipazione della convenuta alla mediazione demandata (importo non quantificato nel testo); la somma di 16.682,40 euro liquidata a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; le spese di CTU, poste a carico della convenuta senza importo indicato nel dispositivo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-135 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/07/2019 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 20/07/2019)
Città
RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, per decesso conseguente a infezione correlata all'assistenza dopo un intervento neurochirurgico, promosso dagli eredi del paziente contro la struttura sanitaria convenuta
Infezione
Acinetobacter baumanii (anche scritto baumannii) complex multiresistente/MDR; Staphylococcus aureus multiresistente (indicato anche come MRSA); Enterococcus faecium multiresistente; Klebsiella pneumoniae
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di Neurochirurgia e Terapia Intensiva Neurochirurgica, con intervento chirurgico il 10 maggio 2010; trasferimento in Medicina Interna dal 25 maggio 2010. Le infezioni comparvero durante questa degenza post-operatoria e si ripresentarono dopo il rientro del paziente nella stessa struttura il 14 luglio 2010, in un reparto che il testo non permette di identificare con certezza
Risarcimento riconosciuto
714.092,72 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo: 151.023,18 euro a ciascuno dei quattro eredi (totale 604.092,72 euro) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, più 110.000,00 euro liquidati agli eredi in via congiunta, iure hereditatis, per il danno non patrimoniale (terminale) sofferto dal paziente nei 20 giorni di agonia cosciente prima del decesso. Non comprende gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi legali dalla sentenza al saldo (liquidati per relationem, non in cifra fissa nel dispositivo); le spese di lite (1.686,00 euro di spese ed 33.364,80 euro di compensi); il contributo unificato dovuto all'Erario per la mancata partecipazione della convenuta alla mediazione demandata (importo non quantificato nel testo); la somma di 16.682,40 euro liquidata a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; le spese di CTU, poste a carico della convenuta senza importo indicato nel dispositivo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 15767/2019, RG 64769/2014, pubbl. 29/07/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione correlata all'assistenza ha natura contrattuale (artt. 1176 e 2236 c.c., art. 7 l. 24/2017): il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare il corretto adempimento, in particolare la corretta applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni nosocomiali. In assenza di tale prova, la struttura risponde del danno anche quando il nesso causale tra ricovero e infezione emerge solo da elementi indiziari convergenti (tempistica dell'insorgenza, tipo di germi multiresistenti tipici dell'ambiente ospedaliero).

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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