Caso documentato · HAI-134
Infezione contratta in ospedale a Padova, risarcimento di 198.763,54 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 198.763,54 € per un caso di Acinetobacter baumannii MDR (multiresistente, resistente ai carbapenemi); infezione da SARS-CoV-2 contratta durante l'ultimo ricovero, contratta in Unità di chirurgia generale, per un ricovero dovuto a colecistite acuta iniziato l'1 gennaio 2022; il paziente viene poi trasferito in terapia intensiva prima del decesso. L'infezione da Acinetobacter baumannii viene fatta risalire ai due ricoveri precedenti, dell'8 e del 24 dicembre 2021, di cui il testo non indica il reparto. Somma dei tre importi liquidati per danno parentale con le tabelle del Tribunale di Roma, ridotti in proporzione all'aspettativa di vita residua di 5 mesi. Vanno alla moglie convivente 64.964,25 euro, alla figlia convivente 62.558,17 euro e alla figlia non convivente 61.355,12 euro. Si aggiungono 9.886,00 euro per spese funerarie (2.200,00 euro) e consulenza tecnica di parte ante causam (7.686,00 euro). Non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria previsti dal dispositivo, né le spese di giudizio poste a carico della struttura convenuta, pari a 286,00 e 3.827,00 euro per l'accertamento tecnico preventivo e a 545,00 e 8.433,00 euro per il giudizio, oltre agli accessori di legge. Non riconosciuto il danno catastrofale (lucida agonia) per genericità dell'allegazione, né le spese per la psicoterapia di una delle figlie per mancanza di nesso causale con la morte del padre
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Padova, seconda sezione civile, primo grado, in composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-134 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Padova, seconda sezione civile, primo grado, in composizione monocratica
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/11/2025 (pubblicazione)
- Città
- PadovaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (morte per infezioni nosocomiali), deciso con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (proc. n. 4640/2022 RG)
- Infezione
- Acinetobacter baumannii MDR (multiresistente, resistente ai carbapenemi); infezione da SARS-CoV-2 contratta durante l'ultimo ricovero
- Categoria
- SARS-CoV-2
- Reparto o contesto
- Unità di chirurgia generale, per un ricovero dovuto a colecistite acuta iniziato l'1 gennaio 2022; il paziente viene poi trasferito in terapia intensiva prima del decesso. L'infezione da Acinetobacter baumannii viene fatta risalire ai due ricoveri precedenti, dell'8 e del 24 dicembre 2021, di cui il testo non indica il reparto
- Risarcimento riconosciuto
- 198.763,54 €Somma dei tre importi liquidati per danno parentale con le tabelle del Tribunale di Roma, ridotti in proporzione all'aspettativa di vita residua di 5 mesi. Vanno alla moglie convivente 64.964,25 euro, alla figlia convivente 62.558,17 euro e alla figlia non convivente 61.355,12 euro. Si aggiungono 9.886,00 euro per spese funerarie (2.200,00 euro) e consulenza tecnica di parte ante causam (7.686,00 euro). Non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria previsti dal dispositivo, né le spese di giudizio poste a carico della struttura convenuta, pari a 286,00 e 3.827,00 euro per l'accertamento tecnico preventivo e a 545,00 e 8.433,00 euro per il giudizio, oltre agli accessori di legge. Non riconosciuto il danno catastrofale (lucida agonia) per genericità dell'allegazione, né le spese per la psicoterapia di una delle figlie per mancanza di nesso causale con la morte del padre
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Padova, sentenza n. 1546/2025, RG 1995/2025, pubbl. 13/11/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Il giudice applica il criterio del più probabile che non per accertare il nesso causale fra i ricoveri ospedalieri e le infezioni contratte, facendo proprie le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo. Il danno parentale è liquidato con le tabelle del Tribunale di Roma ma parametrato all'aspettativa di vita residua del paziente, ridotta da una patologia oncologica preesistente non collegata all'infezione. Il danno catastrofale, cioè da lucida agonia, richiede invece l'allegazione di fatti concreti e specifici. Non basta un giudizio generico sulla sofferenza vissuta
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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