Caso documentato · HAI-133
Infezione contratta in ospedale a Caserta, risarcimento di 183.361,92 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 183.361,92 € per un caso di Staphylococcus epidermidis, coagulasi negativo meticillinoresistente; Staphylococcus hominis, sub specie hominis; Escherichia coli (infezione del sito chirurgico insorta dopo il secondo intervento). La prima infezione, insorta dopo il primo intervento e legata al malposizionamento di una vite, non ha un germe indicato nel testo, contratta in UOC di Neurochirurgia. Intervento di artrodesi lombare e lombosacrale (L4-L5-S1) con successiva infezione del sito chirurgico dopo il secondo intervento di revisione del sistema di osteosintesi. Danno non patrimoniale (biologico temporaneo e permanente) calcolato in 215719.91 euro, comprensivo di rivalutazione e interessi fino alla pubblicazione, poi ridotto del 15% per concorso di colpa del paziente, che aveva rifiutato la terapia iperbarica proposta. Nessun danno patrimoniale, non essendo stato specificato. L'importo non comprende gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo, né le spese di lite: 300 euro di spese vive più 5757 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, per la fase di accertamento tecnico preventivo; 300 euro di spese vive più 9142 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, per il presente giudizio. Non comprende le spese di CTU, poste a carico della convenuta
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, primo grado (giudice unico, decisione ex art. 281-sexies c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-133 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, primo grado (giudice unico, decisione ex art. 281-sexies c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/03/2026 (pubblicazione)
- Città
- Caserta
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità professionale medica, preceduto da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (RG 3196/2023)
- Infezione
- Staphylococcus epidermidis, coagulasi negativo meticillinoresistente; Staphylococcus hominis, sub specie hominis; Escherichia coli (infezione del sito chirurgico insorta dopo il secondo intervento). La prima infezione, insorta dopo il primo intervento e legata al malposizionamento di una vite, non ha un germe indicato nel testo
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- UOC di Neurochirurgia. Intervento di artrodesi lombare e lombosacrale (L4-L5-S1) con successiva infezione del sito chirurgico dopo il secondo intervento di revisione del sistema di osteosintesi
- Risarcimento riconosciuto
- 183.361,92 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'errore tecnico nel posizionamento della vite durante il primo intervento. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Danno non patrimoniale (biologico temporaneo e permanente) calcolato in 215719.91 euro, comprensivo di rivalutazione e interessi fino alla pubblicazione, poi ridotto del 15% per concorso di colpa del paziente, che aveva rifiutato la terapia iperbarica proposta. Nessun danno patrimoniale, non essendo stato specificato. L'importo non comprende gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo, né le spese di lite: 300 euro di spese vive più 5757 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, per la fase di accertamento tecnico preventivo; 300 euro di spese vive più 9142 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, per il presente giudizio. Non comprende le spese di CTU, poste a carico della convenuta
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1150/2026, RG 952/2025, pubbl. 26/03/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. La responsabilità della struttura per l'infezione nosocomiale del sito chirurgico si fonda sulla mancata prova, a suo carico, di aver applicato in concreto i protocolli di prevenzione del rischio infettivo. Il rifiuto del paziente di sottoporsi alla terapia iperbarica proposta, pur non interrompendo il nesso causale, integra un concorso di colpa che riduce il risarcimento nella misura ritenuta equa dal giudice, qui contenuta al 15% per l'assenza di specifiche allegazioni della convenuta
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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