Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-132

Infezione contratta in ospedale a Bologna, risarcimento di 67.411 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 67.411 € per un caso di Staphylococcus Epidermidis meticillino resistente (nome così scritto nel provvedimento, con una occorrenza isolata «Staphyloccocus epidermidis meticillino preesistente», verosimile refuso per «resistente»; la lettera di dimissione del reparto di infettologia lo indica anche come «stafilococco epidermidis», senza specificarne la resistenza), contratta in Reparto di ortopedia, in occasione di due interventi di osteosintesi per frattura pluriframmentaria del collo omerale sinistro (21/07/2010 e 26/07/2011); il ricovero del 04/02/2011 per sospetta infezione è avvenuto presso un reparto indicato nel testo come Controparte_5, interno alla stessa struttura convenuta. Il totale di 67.411,00 euro liquidato nel dispositivo (punto A) è così composto: 28.455,00 euro per danno non patrimoniale, comprensivo della quota di sofferenza soggettiva che assorbe ogni ulteriore personalizzazione; 8.910,00 euro per invalidità temporanea totale (90 giorni); 22.275,00 euro per invalidità temporanea parziale al 75% (300 giorni); 7.771,00 euro per invalidità temporanea parziale al 50% (157 giorni). Sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (21 luglio 2011) e rivalutata anno per anno fino al deposito della sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino al saldo. Non è stato riconosciuto danno biologico permanente né danno psichico. Non sono comprese le spese di lite, liquidate a parte al punto B del dispositivo a carico della struttura convenuta: 7.795,00 euro per il primo grado e 7.642,00 euro per il grado di appello, oltre IVA, CAP e accessori di legge. Il CTU ha rilevato che non sono documentate spese mediche o di assistenza

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Bologna, II Sezione Civile, grado di appello. Riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna (n. 39/17 del 5/1/2017), che aveva rigettato la domanda della paziente condannandola alle spese. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-132 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Bologna, II Sezione Civile, grado di appello. Riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna (n. 39/17 del 5/1/2017), che aveva rigettato la domanda della paziente condannandola alle spese
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
28/01/2022 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 09/11/2021)
Città
Bologna
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria contrattuale (art. 1218 c.c.), proposto dalla paziente danneggiata contro la struttura convenuta (Controparte_1) per infezione post-chirurgica su mezzi di sintesi. Appello accolto, in riforma della sentenza di rigetto di primo grado
Infezione
Staphylococcus Epidermidis meticillino resistente (nome così scritto nel provvedimento, con una occorrenza isolata «Staphyloccocus epidermidis meticillino preesistente», verosimile refuso per «resistente»; la lettera di dimissione del reparto di infettologia lo indica anche come «stafilococco epidermidis», senza specificarne la resistenza)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia, in occasione di due interventi di osteosintesi per frattura pluriframmentaria del collo omerale sinistro (21/07/2010 e 26/07/2011); il ricovero del 04/02/2011 per sospetta infezione è avvenuto presso un reparto indicato nel testo come Controparte_5, interno alla stessa struttura convenuta
Risarcimento riconosciuto
67.411 €Il totale di 67.411,00 euro liquidato nel dispositivo (punto A) è così composto: 28.455,00 euro per danno non patrimoniale, comprensivo della quota di sofferenza soggettiva che assorbe ogni ulteriore personalizzazione; 8.910,00 euro per invalidità temporanea totale (90 giorni); 22.275,00 euro per invalidità temporanea parziale al 75% (300 giorni); 7.771,00 euro per invalidità temporanea parziale al 50% (157 giorni). Sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (21 luglio 2011) e rivalutata anno per anno fino al deposito della sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino al saldo. Non è stato riconosciuto danno biologico permanente né danno psichico. Non sono comprese le spese di lite, liquidate a parte al punto B del dispositivo a carico della struttura convenuta: 7.795,00 euro per il primo grado e 7.642,00 euro per il grado di appello, oltre IVA, CAP e accessori di legge. Il CTU ha rilevato che non sono documentate spese mediche o di assistenza
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 182/2022, RG 250/2017, pubbl. 28/01/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria contrattuale ex art. 1218 c.c., il danneggiato assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto, il danno e il nesso causale con la prestazione sanitaria, anche secondo il criterio del più probabile che non; spetta poi alla struttura fornire la prova liberatoria dell'inadempimento da causa a essa non imputabile. Il giudice non può limitarsi, come fatto dal CTU di primo grado, a considerare equivalenti le ipotesi di origine intra o extraospedaliera dell'infezione quando gli elementi in atti (tipo di germe, tempistica, mancata formazione del callo osseo) depongono per l'origine nosocomiale

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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