Caso documentato · HAI-116
Infezione contratta in ospedale a Bozzolo, risarcimento di 103.719,29 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 103.719,29 € per un caso di Klebsiella pneumoniae ESBL (produttrice di beta-lattamasi a spettro esteso) e Klebsiella pneumoniae produttrice di KPC (carbapenemasi). Il testo la chiama anche solo Klebsiella o Klebsiella Pneumoniae., contratta in Reparto di Riabilitazione. Il paziente vi fu trasferito dopo un ricovero per ischemia cerebrale nel Reparto di Neurologia della struttura convenuta a Mantova. L'infezione insorse durante la degenza in riabilitazione, dopo il posizionamento di un catetere vescicale (16-21 aprile 2018).. Il dispositivo (P.Q.M.) di questo grado d'appello non ripete cifre. Si limita a condannare la struttura a rifondere le spese, rinviando alla motivazione (liquidate come in parte motiva). Il risarcimento del danno alla persona resta quello liquidato dal Tribunale di Mantova in primo grado, sentenza n. 675/23: euro 103.719,29 a titolo di danno differenziale per le lesioni da infezione. Questo importo non è stato toccato dall'appello perché il motivo relativo alla liquidazione del danno da inabilità temporanea è stato respinto come infondato. Nella parte motiva della sentenza di primo grado, così come richiamata in questo provvedimento, l'importo risulta scomposto in euro 67.254 di danno biologico differenziale ed euro 17.820 di danno da invalidità temporanea, per un totale di euro 85.074. Il testo non spiega la differenza di euro 18.645,29 rispetto al totale dichiarato di euro 103.719,29, forse dovuta a rivalutazione, interessi o altre voci non riportate nell'estratto letto. In riforma parziale, questo grado d'appello aggiunge a carico della struttura, oltre al risarcimento sopra, spese processuali non incluse nell'importo del campo. Sono euro 3.660 di spese di consulenza tecnica di parte (due consulenti, euro 1.830 ciascuno), euro 14.103 di spese di lite del primo grado ed euro 9.991 di spese del grado d'appello, entrambe oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, secondo grado (appello). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-116 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, secondo grado (appello)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 02/04/2026 (pubblicazione; nel testo la decisione porta Non)
- Città
- Bozzolo
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria, promosso dai fratelli della persona deceduta contro la sentenza del Tribunale di Mantova n. 675/23, che aveva già condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno differenziale per l'infezione ospedaliera contratta dal congiunto. L'appello verte sul danno da perdita del rapporto parentale, sulla liquidazione del danno da inabilità temporanea, sulle spese di mediazione e di consulenza tecnica di parte, e sulla compensazione delle spese di lite.
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae ESBL (produttrice di beta-lattamasi a spettro esteso) e Klebsiella pneumoniae produttrice di KPC (carbapenemasi). Il testo la chiama anche solo Klebsiella o Klebsiella Pneumoniae.
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Reparto di Riabilitazione. Il paziente vi fu trasferito dopo un ricovero per ischemia cerebrale nel Reparto di Neurologia della struttura convenuta a Mantova. L'infezione insorse durante la degenza in riabilitazione, dopo il posizionamento di un catetere vescicale (16-21 aprile 2018).
- Risarcimento riconosciuto
- 103.719,29 €Il dispositivo (P.Q.M.) di questo grado d'appello non ripete cifre. Si limita a condannare la struttura a rifondere le spese, rinviando alla motivazione (liquidate come in parte motiva). Il risarcimento del danno alla persona resta quello liquidato dal Tribunale di Mantova in primo grado, sentenza n. 675/23: euro 103.719,29 a titolo di danno differenziale per le lesioni da infezione. Questo importo non è stato toccato dall'appello perché il motivo relativo alla liquidazione del danno da inabilità temporanea è stato respinto come infondato. Nella parte motiva della sentenza di primo grado, così come richiamata in questo provvedimento, l'importo risulta scomposto in euro 67.254 di danno biologico differenziale ed euro 17.820 di danno da invalidità temporanea, per un totale di euro 85.074. Il testo non spiega la differenza di euro 18.645,29 rispetto al totale dichiarato di euro 103.719,29, forse dovuta a rivalutazione, interessi o altre voci non riportate nell'estratto letto. In riforma parziale, questo grado d'appello aggiunge a carico della struttura, oltre al risarcimento sopra, spese processuali non incluse nell'importo del campo. Sono euro 3.660 di spese di consulenza tecnica di parte (due consulenti, euro 1.830 ciascuno), euro 14.103 di spese di lite del primo grado ed euro 9.991 di spese del grado d'appello, entrambe oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 320/2026, RG 409/2024, pubbl. 02/04/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Tolti anche il nome della struttura sanitaria, gli indirizzi, i civici, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.
Il principio affermato. Il danno da perdita del rapporto parentale presuppone che la morte del congiunto sia causalmente riconducibile alla condotta illecita della struttura. Qui il decesso, avvenuto per complicanze da Covid-19 quasi due anni dopo l'infezione, resta estraneo alla responsabilità sanitaria già accertata, essendo coperto da giudicato interno il danno da premorienza. Le spese di mediazione restano soggette a onere di allegazione e prova del pagamento, mentre le spese di consulenza tecnica di parte sono spese processuali rimborsabili alla parte vittoriosa. L'accoglimento parziale di un'unica domanda non configura reciproca soccombenza e non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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