Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-115

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 65.000 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 65.000 € per un caso di Klebsiella pneumoniae KPC (ceppo multiresistente alla colistina, che colpisce la ferita sternale; poi un secondo ceppo KPC, diverso, sensibile alla colistina, durante il ricovero successivo). Il c.t.u. indica come probabile causa della polmonite finale che ha condotto al decesso anche Pseudomonas aeruginosa MDR (nomi riportati come scritti nel testo), contratta in Cardiochirurgia. Intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e bypass aorto-coronarico (02/11/2010). Infezione della ferita sternale con successiva mediastinite, poi ricoveri per polmonite (reparto di Broncopneumologia) fino al decesso.. Il dispositivo liquida 70.000,00 euro di danno, dovuti in solido dalle due strutture (e dall'assicurazione chiamata in manleva). Vanno euro 30.000,00 alla moglie (composti, secondo la motivazione, da euro 20.000 per perdita del rapporto parentale iure proprio, euro 5.000 per danno catastrofale iure hereditatis ed euro 5.000 per lesione del diritto all'autodeterminazione iure hereditatis), euro 12.500,00 a ciascuno dei due figli ed euro 7.500,00 a ciascuno dei due nipoti, questi ultimi tutti per perdita del rapporto parentale. L'archivio pubblica 65.000,00 euro, cioè la stessa cifra meno i 5.000,00 per la lesione del diritto all'autodeterminazione, che non risarciscono il contagio. Non comprende gli euro 4.000,00 per spese di c.t.p. e atp, le spese di c.t.u. (liquidate a parte, importo non specificato nel testo) e le spese di lite (euro 10.000,00 alla moglie più euro 7.500,00 e altri euro 7.500,00 agli altri eredi, oltre IVA/CPA/rimborso 15%), che sono costi processuali e non risarcimento del danno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, primo grado (causa iscritta al n. 61619/2017 R.G. affari civili, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi mutata in rito ordinario all'udienza del 9.4.2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-115 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, primo grado (causa iscritta al n. 61619/2017 R.G. affari civili, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi mutata in rito ordinario all'udienza del 9.4.2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
02/11/2021 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 29/10/2021)
Città
Roma
Tipo di procedimento
Responsabilità sanitaria, risarcimento danni (giudizio civile di primo grado, con intervento volontario di quattro eredi e chiamata in causa dell'assicurazione di una delle strutture convenute)
Infezione
Klebsiella pneumoniae KPC (ceppo multiresistente alla colistina, che colpisce la ferita sternale; poi un secondo ceppo KPC, diverso, sensibile alla colistina, durante il ricovero successivo). Il c.t.u. indica come probabile causa della polmonite finale che ha condotto al decesso anche Pseudomonas aeruginosa MDR (nomi riportati come scritti nel testo)
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Cardiochirurgia. Intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e bypass aorto-coronarico (02/11/2010). Infezione della ferita sternale con successiva mediastinite, poi ricoveri per polmonite (reparto di Broncopneumologia) fino al decesso.
Risarcimento riconosciuto
65.000 €Il dispositivo liquida 70.000,00 euro di danno, dovuti in solido dalle due strutture (e dall'assicurazione chiamata in manleva). Vanno euro 30.000,00 alla moglie (composti, secondo la motivazione, da euro 20.000 per perdita del rapporto parentale iure proprio, euro 5.000 per danno catastrofale iure hereditatis ed euro 5.000 per lesione del diritto all'autodeterminazione iure hereditatis), euro 12.500,00 a ciascuno dei due figli ed euro 7.500,00 a ciascuno dei due nipoti, questi ultimi tutti per perdita del rapporto parentale. L'archivio pubblica 65.000,00 euro, cioè la stessa cifra meno i 5.000,00 per la lesione del diritto all'autodeterminazione, che non risarciscono il contagio. Non comprende gli euro 4.000,00 per spese di c.t.p. e atp, le spese di c.t.u. (liquidate a parte, importo non specificato nel testo) e le spese di lite (euro 10.000,00 alla moglie più euro 7.500,00 e altri euro 7.500,00 agli altri eredi, oltre IVA/CPA/rimborso 15%), che sono costi processuali e non risarcimento del danno.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 17035/2021, RG 61619/2017, pubbl. 02/11/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Tolti gli indirizzi, i civici, il CAP, il comune di residenza, i recapiti degli studi legali e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.

Il principio affermato. In presenza di concause naturali preesistenti (le gravi comorbidità del paziente) e di una condotta umana colposa, vale il criterio del "più probabile che non": anche una minima incidenza causale della condotta umana è sufficiente per affermare la responsabilità della struttura, purché il nesso causale sia comunque provato; se la causa del danno resta del tutto ignota, la domanda va rigettata. Il danno da perdita del rapporto parentale, chiesto dai congiunti iure proprio, ha natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.), distinta dalla responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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