Caso documentato · HAI-113
Infezione contratta in ospedale a Alessandria, risarcimento di 126.482,23 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 126.482,23 € per un caso di Klebsiella pneumoniae (multisensibile, poi multiresistente produttrice di carbapenemasi, indicata nel testo come KpKPC); una prima infezione (polmonite nosocomiale) da germe non isolato, contratta in Non esplicitamente nominato nel testo. Ricovero per scompenso cardiaco congestizio, con coronografia con catetere. Il testo cita in generale il rischio di acquisizione di Klebsiella multiresistente nei pazienti ricoverati in cardiologia o in UTIC. Somma delle liquidazioni finali, rivalutate e con interessi compensativi, ai congiunti per perdita del rapporto parentale, dispositivo punto 1. Importi 32990.67 più 36463.67 più 28649 più 15192.83 più 6593.03 più 6593.03 euro. Non comprende gli interessi moratori legali dalla pubblicazione al saldo. Non comprende le spese di CTU e le spese legali, 1713 euro di esborsi più 22564.80 euro di compensi, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA, poste a carico della convenuta separatamente
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, primo grado (giudice monocratico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-113 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, primo grado (giudice monocratico)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 07/05/2025 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 29/04/2025)
- Città
- Alessandria
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità medica
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae (multisensibile, poi multiresistente produttrice di carbapenemasi, indicata nel testo come KpKPC); una prima infezione (polmonite nosocomiale) da germe non isolato
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Non esplicitamente nominato nel testo. Ricovero per scompenso cardiaco congestizio, con coronografia con catetere. Il testo cita in generale il rischio di acquisizione di Klebsiella multiresistente nei pazienti ricoverati in cardiologia o in UTIC
- Risarcimento riconosciuto
- 126.482,23 €Somma delle liquidazioni finali, rivalutate e con interessi compensativi, ai congiunti per perdita del rapporto parentale, dispositivo punto 1. Importi 32990.67 più 36463.67 più 28649 più 15192.83 più 6593.03 più 6593.03 euro. Non comprende gli interessi moratori legali dalla pubblicazione al saldo. Non comprende le spese di CTU e le spese legali, 1713 euro di esborsi più 22564.80 euro di compensi, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA, poste a carico della convenuta separatamente
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 261/2025, RG 2507/2023, pubbl. 07/05/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e il nome della struttura sanitaria, insieme a indirizzi, civici, CAP, comune di residenza, recapiti degli studi legali e date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 è stato tolto anche il nome per esteso dell'azienda ospedaliera, che stava nel corredo del file per la sintesi vocale, invisibile a schermo e restituito dal copia-incolla. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.
Il principio affermato. Il danno da perdita anticipata della vita, quando la morte anticipata deriva da errore medico ma il paziente sarebbe comunque deceduto in epoca successiva per patologie pregresse, spetta iure proprio ai congiunti come danno da perdita del rapporto parentale, non iure successionis, essendo escluso il danno tanatologico. Si liquida con le tabelle di Milano, decurtate in proporzione alla ridotta aspettativa di vita residua. La limitazione di responsabilità per particolare difficoltà tecnica, art. 2236 c.c., non si applica alla singola condotta colposa isolata dal quadro clinico complessivo
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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