Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-112

Infezione contratta in ospedale a Lugo, risarcimento di 123.662 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 123.662 € per un caso di Klebsiella pneumoniae carbapemenasi produttrice (KPC). Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo: 23.662,00 euro (danno iure successionis, biologico terminale per 12 giorni di invalidità temporanea totale, agli eredi) + 50.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, al figlio) + 35.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, alla figlia) + 15.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, alla nipote). Non comprende devalutazione, rivalutazione e interessi legali (dovuti separatamente fino alla sentenza e dalla sentenza al saldo), né le spese di lite (14.103,00 euro per il giudizio principale e 3.827,00 euro per la fase di accertamento tecnico preventivo, oltre 2.440,00 euro di CTU e CTP documentate). Rigettate le domande per danno catastrofale, per le spese funerarie (fattura prodotta ma senza prova del pagamento) e per il danno patrimoniale da lucro cessante; rigettata anche la domanda di risarcimento della perdita di chance di sopravvivenza iure successionis, ritenuta incompatibile con la piena responsabilità già riconosciuta ex art. 1218 c.c.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-112 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
16/10/2023 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 13/10/2023)
Città
Lugo
Tipo di procedimento
Giudizio di risarcimento danni per responsabilità sanitaria da decesso conseguente a infezione nosocomiale, promosso dagli eredi con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito poi mutato in ordinario), preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (fascicolo separato R.G. 902/2018 dello stesso Tribunale)
Infezione
Klebsiella pneumoniae carbapemenasi produttrice (KPC)
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto non specificato nel testo per il ricovero del 5-28 agosto 2016 presso la struttura convenuta, durante il quale la CTU ha collocato il contagio; reparto di Geriatria per il ricovero del 13-25 ottobre 2016 presso il secondo ospedale della vicenda, dove la polmonite da Klebsiella fu trattata con ritardo come infezione nosocomiale
Risarcimento riconosciuto
123.662 €Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo: 23.662,00 euro (danno iure successionis, biologico terminale per 12 giorni di invalidità temporanea totale, agli eredi) + 50.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, al figlio) + 35.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, alla figlia) + 15.000,00 euro (danno da perdita del rapporto parentale, alla nipote). Non comprende devalutazione, rivalutazione e interessi legali (dovuti separatamente fino alla sentenza e dalla sentenza al saldo), né le spese di lite (14.103,00 euro per il giudizio principale e 3.827,00 euro per la fase di accertamento tecnico preventivo, oltre 2.440,00 euro di CTU e CTP documentate). Rigettate le domande per danno catastrofale, per le spese funerarie (fattura prodotta ma senza prova del pagamento) e per il danno patrimoniale da lucro cessante; rigettata anche la domanda di risarcimento della perdita di chance di sopravvivenza iure successionis, ritenuta incompatibile con la piena responsabilità già riconosciuta ex art. 1218 c.c.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 725/2023, RG 3034/2019, pubbl. 16/10/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Tolti anche il nome della struttura sanitaria, gli indirizzi, i civici, il CAP, il comune di residenza, i recapiti degli studi legali e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.

Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura per infezione nosocomiale, una volta che il paziente prova, anche per presunzioni, il nesso causale tra il ricovero e il contagio, spetta alla struttura fornire la prova liberatoria della causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile evitare l'infezione. In mancanza di questa prova, la struttura risponde ex art. 1218 c.c. Per il diverso danno da perdita di chance lamentato dai congiunti iure proprio (art. 2043 c.c.), il solo accertamento della natura nosocomiale dell'infezione non basta. Occorre una condotta colposa autonoma dei sanitari, qui individuata nel ritardo nell'impostare la terapia antibiotica corretta e nel tardivo trasferimento in terapia intensiva.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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