Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-110

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 592.682,35 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 592.682,35 € per un caso di Klebsiella pneumoniae KPC, Pseudomonas aeruginosa MDR, Staphylococcus, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Candida (così elencati dalla CTU); causa di polmonite nosocomiale bilaterale e di infezione della lesione da decubito sacrale, sfociate in shock settico, contratta in Reparto di ricovero per sindrome coronarica acuta (con successivo intervento cardiochirurgico) e poi Terapia Intensiva, dopo una breve degenza iniziale nel reparto UTIC-Cardiologia di un altro ospedale. Una sola causa decisa in due tempi, stesso numero di ruolo 31692/2021. La sentenza parziale n. 6924/2024 liquida 308.916,04 euro ai due figli (152.928,73 e 155.987,31) e rimette sul ruolo la posizione dei nipoti. La sentenza n. 4229/2026 chiude la causa liquidando ai tre nipoti altri 283.766,31 euro (96.738,51 piu 93.513,90 due volte). Il totale a carico della struttura e 592.682,35 euro. Spese di lite e consulenza escluse.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-110 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/03/2026 (pubblicazione della sentenza che chiude; la parziale e del 22/04/2024)
Città
Roma
Tipo di procedimento
Giudizio civile per risarcimento danni da responsabilità sanitaria, promosso dai congiunti (figlio, figlia, fratello e tre nipoti) del paziente deceduto, sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) sia iure hereditatis. Introdotto con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., mutato in rito ordinario all'udienza del 19/05/2022. Preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 32320/2020). Sentenza non definitiva: la domanda dei nipoti è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per ulteriore istruttoria.
Infezione
Klebsiella pneumoniae KPC, Pseudomonas aeruginosa MDR, Staphylococcus, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Candida (così elencati dalla CTU); causa di polmonite nosocomiale bilaterale e di infezione della lesione da decubito sacrale, sfociate in shock settico
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di ricovero per sindrome coronarica acuta (con successivo intervento cardiochirurgico) e poi Terapia Intensiva, dopo una breve degenza iniziale nel reparto UTIC-Cardiologia di un altro ospedale
Risarcimento riconosciuto
592.682,35 €Una sola causa decisa in due tempi, stesso numero di ruolo 31692/2021. La sentenza parziale n. 6924/2024 liquida 308.916,04 euro ai due figli (152.928,73 e 155.987,31) e rimette sul ruolo la posizione dei nipoti. La sentenza n. 4229/2026 chiude la causa liquidando ai tre nipoti altri 283.766,31 euro (96.738,51 piu 93.513,90 due volte). Il totale a carico della struttura e 592.682,35 euro. Spese di lite e consulenza escluse.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 6924/2024, RG 31692/2021, pubbl. 22/04/2024 e Tribunale di Roma, sentenza n. 4229/2026, RG 31692/2021, pubbl. 20/03/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e la collaboratrice che ha aiutato a redigere la sentenza, perché non firma la decisione. Tolti anche il nome della struttura sanitaria, gli indirizzi, i civici, il CAP, il comune di residenza, i recapiti degli studi legali e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura verso i congiunti del paziente deceduto è extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.), perché i congiunti non hanno un vincolo contrattuale diretto con la struttura. Non si applica quindi l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c. Il nesso tra le infezioni nosocomiali e il decesso è comunque provato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, sulla base delle conclusioni della CTU. L'importo altrimenti liquidabile viene però ridotto del 50% in ragione delle gravi comorbilità pregresse del paziente, che incidevano sulla sua aspettativa di vita e sulla vulnerabilità alle infezioni.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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