Caso documentato · HAI-105
Infezione contratta in ospedale a Taranto, risarcimento di 675.518,40 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 675.518,40 € per un caso di Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (CR-KP), indicata dal giudice come causa della sepsi fatale; nel corso della degenza sono isolati anche Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, contratta in Rianimazione/terapia intensiva nella prima struttura (UO di Rianimazione e poi di Anestesia-Rianimazione); reparto non meglio specificato nella seconda struttura, dove la paziente fu trasferita e trattata con antibiotico carbapenemico. Somma delle cinque liquidazioni del dispositivo per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari a 232.313,40 euro a ciascuno dei due figli e 70.297,20 euro a ciascuno dei tre nipoti. Sono importi già ridotti del 10% per le condizioni di salute pregresse della vittima. La cifra non comprende gli interessi legali dal 04/11/2018 al saldo, né le spese di lite (286 euro più 22.000 euro dovuti ai ricorrenti, 9.200 euro dovuti da una resistente all'altra per la domanda di manleva), né le spese di consulenza tecnica, poste a carico delle resistenti. Le due strutture rispondono in solido verso i ricorrenti per l'intero importo; nel rapporto interno la responsabilità è divisa al 50% fra loro, con obbligo della seconda struttura di manlevare la prima oltre tale quota. Il giudice ha rigettato le ulteriori voci di danno richieste (perdita della vita, danno da lucida agonia, perdita di chance), non comprese in questa somma.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, composizione monocratica, primo grado (ordinanza ex artt. 702-bis e segg. c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-105 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, composizione monocratica, primo grado (ordinanza ex artt. 702-bis e segg. c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/04/2025 (pubblicazione)
- Città
- TarantoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile, rito sommario ex artt. 702-bis e segg. c.p.c., di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, promosso dagli eredi (due figli e tre nipoti) della paziente deceduta contro due strutture sanitarie convenute, con connessa domanda di regresso/manleva fra le due resistenti
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (CR-KP), indicata dal giudice come causa della sepsi fatale; nel corso della degenza sono isolati anche Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Rianimazione/terapia intensiva nella prima struttura (UO di Rianimazione e poi di Anestesia-Rianimazione); reparto non meglio specificato nella seconda struttura, dove la paziente fu trasferita e trattata con antibiotico carbapenemico
- Risarcimento riconosciuto
- 675.518,40 €Somma delle cinque liquidazioni del dispositivo per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari a 232.313,40 euro a ciascuno dei due figli e 70.297,20 euro a ciascuno dei tre nipoti. Sono importi già ridotti del 10% per le condizioni di salute pregresse della vittima. La cifra non comprende gli interessi legali dal 04/11/2018 al saldo, né le spese di lite (286 euro più 22.000 euro dovuti ai ricorrenti, 9.200 euro dovuti da una resistente all'altra per la domanda di manleva), né le spese di consulenza tecnica, poste a carico delle resistenti. Le due strutture rispondono in solido verso i ricorrenti per l'intero importo; nel rapporto interno la responsabilità è divisa al 50% fra loro, con obbligo della seconda struttura di manlevare la prima oltre tale quota. Il giudice ha rigettato le ulteriori voci di danno richieste (perdita della vita, danno da lucida agonia, perdita di chance), non comprese in questa somma.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Taranto, ordinanza RG 1021/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 16/04/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori e il nome della struttura sanitaria. Tolti anche gli indirizzi, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte delle persone coinvolte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.
Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria per infezione ospedaliera l'onere di provare l'assenza del nesso causale è a carico della struttura, che nel caso di specie non ha fornito prova contraria idonea (Cass. n. 6386/2023). Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato con il criterio a punti delle tabelle di Milano, considerando età e legame delle vittime secondarie, con possibilità di riduzione equitativa per la ridotta aspettativa di vita della vittima primaria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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