Caso documentato · HAI-104
Infezione contratta in ospedale a Venezia, risarcimento di 764.075 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 764.075 € per un caso di Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC+), contratta in Pronto soccorso, poi ricovero in Chirurgia plastica per assenza di posti letto in Nefrologia, quindi Nefrologia, infine trasferimento in Rianimazione (T.I.P.O. CCH). Somma di euro 195.000 per danno terminale (biologico e morale) reclamato iure hereditario e liquidato in via solidale a tutti gli attori, euro 262.650 per perdita del rapporto parentale in favore del coniuge, euro 175.100 in favore del figlio convivente ed euro 131.325 in favore del figlio non convivente. Non comprende le spese di lite del giudizio di merito (545 euro di esborsi più 16.481 euro di compensi, oltre accessori), né le spese di CTU poste a carico della convenuta, né gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-104 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/01/2022 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 20/11/2021)
- Città
- VeneziaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi convertito in rito ordinario di cognizione, preceduto da consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 159/2015)
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC+)
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Pronto soccorso, poi ricovero in Chirurgia plastica per assenza di posti letto in Nefrologia, quindi Nefrologia, infine trasferimento in Rianimazione (T.I.P.O. CCH)
- Risarcimento riconosciuto
- 764.075 €Somma di euro 195.000 per danno terminale (biologico e morale) reclamato iure hereditario e liquidato in via solidale a tutti gli attori, euro 262.650 per perdita del rapporto parentale in favore del coniuge, euro 175.100 in favore del figlio convivente ed euro 131.325 in favore del figlio non convivente. Non comprende le spese di lite del giudizio di merito (545 euro di esborsi più 16.481 euro di compensi, oltre accessori), né le spese di CTU poste a carico della convenuta, né gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Venezia, sentenza n. 4/2022, RG 1143/2018, pubbl. 13/01/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori. Tolti anche gli indirizzi, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte delle persone coinvolte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri.
Il principio affermato. Nella responsabilità della struttura per infezione nosocomiale la prova dell'origine ospedaliera del germe può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza e del più probabile che non, anche quando non sia possibile individuare la specifica condotta omissiva che ha causato il contagio. L'onere di provare l'adozione degli standard igienici e di prevenzione grava sulla struttura e non sul paziente danneggiato.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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