Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-097

Infezione contratta in ospedale a Palermo, il caso deciso nel 2023

Nel 2023 un procedimento ha riguardato un caso di Klebsiella Pneumonia (così scritto nel provvedimento; in un punto del testo compare anche come "Klesbiella Pneumonia"), contratta in Reparto di Neurologia, primo ricovero (catetere vescicale applicato il giorno del ricovero). Somma di risarcimento per invalidità temporanea (4.952,03 euro, tabelle CAP per danni micropermanenti) e spese mediche ritenute congrue dalla CTU (4.351,61 euro), per un totale di 9.303,64 euro devalutato alla data dell'illecito e rivalutato a oggi con interessi legali anno per anno, fino a 9.516,30 euro, oltre interessi dalla decisione al soddisfo. Non comprende le spese di lite (compensate per metà tra le parti; la struttura paga l'altra metà, liquidata a parte in 2.250,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore) né le spese di CTU, poste a carico della struttura ma liquidate separatamente e non quantificate nel testo. La cifra resta fuori dai conteggi economici del sito, perché paga soltanto l'invalidità temporanea e le spese mediche, non l'invalidità permanente riconosciuta al 14 per cento. Un numero che non è confrontabile con gli altri non va messo accanto agli altri.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, Sezione III Civile - I grado (sentenza n. 599/2023, RG 4197/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-097 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Palermo, Sezione III Civile - I grado (sentenza n. 599/2023, RG 4197/2020)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
08/02/2023 (pubblicazione)
Città
Palermo
Tipo di procedimento
civile
Infezione
Klebsiella Pneumonia (così scritto nel provvedimento; in un punto del testo compare anche come "Klesbiella Pneumonia")
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di Neurologia, primo ricovero (catetere vescicale applicato il giorno del ricovero)
Risarcimento riconosciuto
non entra nei conteggiSomma di risarcimento per invalidità temporanea (4.952,03 euro, tabelle CAP per danni micropermanenti) e spese mediche ritenute congrue dalla CTU (4.351,61 euro), per un totale di 9.303,64 euro devalutato alla data dell'illecito e rivalutato a oggi con interessi legali anno per anno, fino a 9.516,30 euro, oltre interessi dalla decisione al soddisfo. Non comprende le spese di lite (compensate per metà tra le parti; la struttura paga l'altra metà, liquidata a parte in 2.250,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore) né le spese di CTU, poste a carico della struttura ma liquidate separatamente e non quantificate nel testo. La cifra resta fuori dai conteggi economici del sito, perché paga soltanto l'invalidità temporanea e le spese mediche, non l'invalidità permanente riconosciuta al 14 per cento. Un numero che non è confrontabile con gli altri non va messo accanto agli altri.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, sentenza n. 599/2023, RG 4197/2020, pubbl. 08/02/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori. Tolti anche gli indirizzi, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte delle persone coinvolte. Resta il giudice, che firma la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, spetta alla struttura provare di avere adottato le misure di prevenzione e controllo previste dalle linee guida per scongiurare un rischio infettivo prevedibile ed evitabile. In mancanza di tale prova la struttura risponde del danno, ma il risarcimento va limitato alle sole conseguenze eziologicamente riconducibili all'infezione, escludendo le complicanze prive di nesso causale con essa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

Altri casi documentati

Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati