Caso documentato · HAI-096
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 22.095,36 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 22.095,36 € per un caso di Klebsiella oxytoca (nel testo compare anche come "Klebsiella oxitoca"), contratta in Chirurgia plastica e senologica, mastectomia nipple-sparing e ricostruzione immediata con protesi. L'infezione del sito chirurgico è insorta con tutta probabilità durante il secondo intervento, cioè la necrosectomia e la sostituzione della protesi del 29/04/2014. È stata confermata dal tampone positivo prelevato nel terzo intervento, il 10/06/2014.. Somma capitale per danno non patrimoniale, cioè danno biologico permanente al 9 per cento più invalidità temporanea, con personalizzazione di un quinto, attualizzata al 2022 secondo le tabelle ministeriali sulle micropermanenti dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni, oltre interessi legali dal 29/04/2014 al saldo. Non comprende le somme liquidate a parte nel dispositivo come rimborso spese, cioè 5.840,00 euro di spese di lite, 2.928,00 euro di consulenza tecnica d'ufficio, 702,00 euro di consulenza di parte e 48,00 euro di mediazione, tutte oltre interessi e accessori di legge. Sono rimborsi processuali, non risarcimento del danno.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Sezione Civile - I grado (sentenza n. 5881/2023, RG 48671/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-096 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Roma, Sezione Civile - I grado (sentenza n. 5881/2023, RG 48671/2019)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/04/2023 (pubblicazione)
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- civile
- Infezione
- Klebsiella oxytoca (nel testo compare anche come "Klebsiella oxitoca")
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Chirurgia plastica e senologica, mastectomia nipple-sparing e ricostruzione immediata con protesi. L'infezione del sito chirurgico è insorta con tutta probabilità durante il secondo intervento, cioè la necrosectomia e la sostituzione della protesi del 29/04/2014. È stata confermata dal tampone positivo prelevato nel terzo intervento, il 10/06/2014.
- Risarcimento riconosciuto
- 22.095,36 €Somma capitale per danno non patrimoniale, cioè danno biologico permanente al 9 per cento più invalidità temporanea, con personalizzazione di un quinto, attualizzata al 2022 secondo le tabelle ministeriali sulle micropermanenti dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni, oltre interessi legali dal 29/04/2014 al saldo. Non comprende le somme liquidate a parte nel dispositivo come rimborso spese, cioè 5.840,00 euro di spese di lite, 2.928,00 euro di consulenza tecnica d'ufficio, 702,00 euro di consulenza di parte e 48,00 euro di mediazione, tutte oltre interessi e accessori di legge. Sono rimborsi processuali, non risarcimento del danno.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 5881/2023, RG 48671/2019, pubbl. 12/04/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Cinque pagine del documento sono fotografie di pagine, cioè immagini senza testo sotto. Lì i nomi sono stati cancellati dai pixel dell'immagine, non coperti con un rettangolo, quindi non si recuperano con un programma di ritocco. Sono usciti la paziente, i due difensori e gli undici sanitari indicati come testimoni nella memoria della struttura. Nelle pagine di testo sono stati tolti i difensori con la rimozione vera dal file. Restano i due magistrati, cioè il giudice che ha firmato la sentenza e quella del procedimento di consulenza preventiva. Il controllo è stato fatto rileggendo i pixel a una risoluzione diversa da quella usata per oscurare. Poi le cinque pagine sono state guardate a schermo una per una il 23/08/2026. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.
Il principio affermato. In responsabilità sanitaria contrattuale per fatti anteriori alla legge Gelli-Bianco, il danneggiato deve provare, anche per presunzioni, il nesso causale fra la condotta dei sanitari e l'insorgenza del danno. Spetta alla struttura provare l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile e inevitabile. L'origine nosocomiale dell'infezione è affermata secondo la regola del "più probabile che non", in base ai criteri cronologico, topologico e batteriologico. Cartelle cliniche incomplete impediscono alla struttura di dimostrare la corretta applicazione dei protocolli anti-infettivi.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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