Caso documentato · HAI-095
Infezione contratta in ospedale a Casarano, risarcimento di 38.602 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 38.602 € per un caso di Klebsiella pneumoniae, poi risultata produttrice di carbapenemasi (KPC) e di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL), con broncopolmonite associata, contratta in UOC di Urologia (ricovero per calcolosi renale e intervento di lasertrissia/litotrissia del calcolo), con successiva urosepsi e broncopolmonite. Somma di tre voci liquidate nel dispositivo. 32.602,00 euro di danno non patrimoniale (biologico permanente 5% più inabilità temporanea) e 1.285,00 euro di spese mediche a favore del paziente, più 4.715,00 euro a favore della moglie per il danno da modifica delle abitudini di vita legate all'impossibilità di contatto diretto col marito. Non comprende gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) né le spese di lite del giudizio di merito (7.616,00 euro), di mediazione (48,80 più 536,00 euro), di ATP (288,00 più 3.056,00 euro) e il compenso ai consulenti tecnici di parte (3.000,00 euro), liquidate a parte come spese processuali a carico della struttura. La domanda di danno da spese forfettarie (25.000,00 euro richiesti per spostamenti e assistenza) è stata interamente respinta e non è compresa nella cifra.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile - I grado (sentenza n. 783/2025, RG 1717/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-095 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile - I grado (sentenza n. 783/2025, RG 1717/2024)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/03/2025 (pubblicazione; decisa il 06/03/2025)
- Città
- Casarano
- Tipo di procedimento
- civile
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae, poi risultata produttrice di carbapenemasi (KPC) e di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL), con broncopolmonite associata
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- UOC di Urologia (ricovero per calcolosi renale e intervento di lasertrissia/litotrissia del calcolo), con successiva urosepsi e broncopolmonite
- Risarcimento riconosciuto
- 38.602 €Somma di tre voci liquidate nel dispositivo. 32.602,00 euro di danno non patrimoniale (biologico permanente 5% più inabilità temporanea) e 1.285,00 euro di spese mediche a favore del paziente, più 4.715,00 euro a favore della moglie per il danno da modifica delle abitudini di vita legate all'impossibilità di contatto diretto col marito. Non comprende gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) né le spese di lite del giudizio di merito (7.616,00 euro), di mediazione (48,80 più 536,00 euro), di ATP (288,00 più 3.056,00 euro) e il compenso ai consulenti tecnici di parte (3.000,00 euro), liquidate a parte come spese processuali a carico della struttura. La domanda di danno da spese forfettarie (25.000,00 euro richiesti per spostamenti e assistenza) è stata interamente respinta e non è compresa nella cifra.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Lecce, sentenza n. 783/2025, RG 1717/2024, pubbl. 11/03/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori e il consulente tecnico, che non firma la decisione. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria il paziente deve provare il contratto e l'insorgere della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non ha causato il danno, secondo il criterio del più probabile che non. Il giudice individua il nesso causale nella successione temporale fra il ricovero e la comparsa dell'infezione, in assenza di prova che il germe fosse già presente prima del ricovero.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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