Caso documentato · HAI-089
Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 611.016,94 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 611.016,94 € per un caso di Klebsiella pneumoniae multiresistente, causa della sepsi che ha portato al decesso. Nel decorso clinico compare anche una sovrainfezione da Stafilococcus hominis e da Pseudomonas aeruginosa., contratta in Reparto di chirurgia dell'uremico, dopo duplice trapianto di rene, presso un centro trapianti di Roma. La paziente era passata anche dalla terapia intensiva, nei due giorni immediatamente successivi all'intervento e di nuovo nella fase finale del ricovero.. Somma di sei voci liquidate nel dispositivo, tutte a carico della sola struttura condannata e in valuta 2019. Danno iure successionis, cioè biologico temporaneo più danno catastrofale, 25.441,50 euro, diviso a metà fra le due figlie eredi. Nella motivazione le due voci sono indicate come 3.041,50 euro e 22.500,00 euro, la cui somma darebbe 25.541,50 euro. Il dispositivo liquida invece 25.441,50 euro, cento euro in meno. Sembra un errore materiale del testo, ma si riporta la cifra del dispositivo perché è quella che vincola. Danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, 203.979,36 euro a una figlia, 211.824,72 euro all'altra figlia, 83.725,68 euro a ciascuno dei due nipoti minori. Rimborso delle spese funerarie, 2.320,00 euro diviso a metà fra le figlie. L'importo non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal giorno del decesso, dovuti ma non quantificati nel dispositivo. Non comprende le spese di lite, 26.948,40 euro, che sono un rimborso processuale e non un risarcimento. È stata respinta per mancanza di prova la richiesta di lucro cessante di 30.000,00 euro. La domanda verso la seconda struttura convenuta è stata interamente respinta, quindi quella struttura non deve alcun risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Sezione Civile - I grado (sentenza n. 1489/2023, RG 44963/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-089 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Roma, Sezione Civile - I grado (sentenza n. 1489/2023, RG 44963/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 30/01/2023 (pubblicazione)
- Città
- Roma
- Tipo di procedimento
- civile
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae multiresistente, causa della sepsi che ha portato al decesso. Nel decorso clinico compare anche una sovrainfezione da Stafilococcus hominis e da Pseudomonas aeruginosa.
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Reparto di chirurgia dell'uremico, dopo duplice trapianto di rene, presso un centro trapianti di Roma. La paziente era passata anche dalla terapia intensiva, nei due giorni immediatamente successivi all'intervento e di nuovo nella fase finale del ricovero.
- Risarcimento riconosciuto
- 611.016,94 €Somma di sei voci liquidate nel dispositivo, tutte a carico della sola struttura condannata e in valuta 2019. Danno iure successionis, cioè biologico temporaneo più danno catastrofale, 25.441,50 euro, diviso a metà fra le due figlie eredi. Nella motivazione le due voci sono indicate come 3.041,50 euro e 22.500,00 euro, la cui somma darebbe 25.541,50 euro. Il dispositivo liquida invece 25.441,50 euro, cento euro in meno. Sembra un errore materiale del testo, ma si riporta la cifra del dispositivo perché è quella che vincola. Danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, 203.979,36 euro a una figlia, 211.824,72 euro all'altra figlia, 83.725,68 euro a ciascuno dei due nipoti minori. Rimborso delle spese funerarie, 2.320,00 euro diviso a metà fra le figlie. L'importo non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal giorno del decesso, dovuti ma non quantificati nel dispositivo. Non comprende le spese di lite, 26.948,40 euro, che sono un rimborso processuale e non un risarcimento. È stata respinta per mancanza di prova la richiesta di lucro cessante di 30.000,00 euro. La domanda verso la seconda struttura convenuta è stata interamente respinta, quindi quella struttura non deve alcun risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 1489/2023, RG 44963/2017, pubbl. 30/01/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Dieci pagine del documento sono fotografie di pagine, cioè immagini senza testo sotto. Lì i nomi sono stati cancellati dai pixel dell'immagine, non coperti con un rettangolo, quindi non si recuperano con un programma di ritocco. Sono usciti la paziente deceduta, le due figlie, i due nipoti minori e i sei difensori, più la procuratrice e il notaio citati nella produzione documentale. Nelle pagine di testo sono stati tolti i difensori con la rimozione vera dal file. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Sono usciti anche il paese e la data di nascita della paziente, perché il paese ha circa milletrecento abitanti e insieme alla data di nascita poteva bastare a risalire a lei. Resta la data del decesso, che da sola non identifica nessuno. La stessa data di nascita è stata tolta anche da una pagina di testo, dove era scritta in un altro formato. Il controllo è stato fatto rileggendo i pixel a una risoluzione diversa da quella usata per oscurare. Poi le dieci pagine sono state guardate a schermo una per una il 23/08/2026. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura per l'infezione contratta durante il ricovero è di natura contrattuale, in base al contratto di spedalità. Spetta al danneggiato provare il nesso causale, anche con presunzioni, mentre spetta alla struttura dimostrare l'esatto adempimento o una causa imprevedibile e inevitabile. Quando due enti diversi gestiscono reparti distinti dello stesso polo ospedaliero, la responsabilità va attribuita secondo la regola del più probabile che non a chi gestiva il reparto dove il contagio è realmente avvenuto, provato qui dal tampone negativo all'ingresso e positivo dopo il trasferimento.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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