Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-088

Infezione contratta in ospedale a Reggio Emilia, risarcimento di 655.169 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 655.169 € per un caso di Stafilococco Aureus meticillino sensibile (MSSA) e Klebsiella pneumoniae (KPC), contratta in Cardiochirurgia, intervento di duplice bypass aortocoronarico e successive revisioni chirurgiche della ferita sternale.. Somma di cinque condanne del dispositivo: 29.680,00 euro per danno biologico terminale (iure successionis); 191.805,00 euro al figlio e 185.075,00 euro alla figlia per danno da perdita del rapporto parentale; 245.645,00 euro agli eredi del marito, deceduto in corso di causa, per il danno da perdita del rapporto parentale già maturato in capo a lui; 2.964,00 euro per danno patrimoniale da esborsi (consulenze tecniche di parte). Su ciascuna somma sono dovuti rivalutazione e interessi come da motivazione, non quantificati nel dispositivo. Non comprende le spese di lite (27.804,00 euro di compensi, oltre IVA e CPA) né le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 27/12/2021 e poste per l'intero a carico della convenuta ma non quantificate nel testo. Respinta per mancanza di prova la domanda della nipote della vittima e quella di danno biologico iure proprio dei familiari.

La decisione è stata assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile - II grado (sentenza n. 516/2025, RG 1817/2022), che conferma il Tribunale di Reggio Emilia n. 963/2022 del 26/09/2022. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-088 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d’Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile - II grado (sentenza n. 516/2025, RG 1817/2022), che conferma il Tribunale di Reggio Emilia n. 963/2022 del 26/09/2022
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/03/2025 (pubblicazione della sentenza d’appello; primo grado pubblicato il 26/09/2022)
Città
Reggio Emilia
Tipo di procedimento
civile
Infezione
Stafilococco Aureus meticillino sensibile (MSSA) e Klebsiella pneumoniae (KPC)
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Cardiochirurgia, intervento di duplice bypass aortocoronarico e successive revisioni chirurgiche della ferita sternale.
Risarcimento riconosciuto
655.169 €Somma di cinque condanne del dispositivo: 29.680,00 euro per danno biologico terminale (iure successionis); 191.805,00 euro al figlio e 185.075,00 euro alla figlia per danno da perdita del rapporto parentale; 245.645,00 euro agli eredi del marito, deceduto in corso di causa, per il danno da perdita del rapporto parentale già maturato in capo a lui; 2.964,00 euro per danno patrimoniale da esborsi (consulenze tecniche di parte). Su ciascuna somma sono dovuti rivalutazione e interessi come da motivazione, non quantificati nel dispositivo. Non comprende le spese di lite (27.804,00 euro di compensi, oltre IVA e CPA) né le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 27/12/2021 e poste per l'intero a carico della convenuta ma non quantificate nel testo. Respinta per mancanza di prova la domanda della nipote della vittima e quella di danno biologico iure proprio dei familiari.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 516/2025, RG 1817/2022, pubbl. 21/03/2025, che conferma Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 963/2022, RG 433/2020, pubbl. 26/09/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Sono stati oscurati i tre difensori e il nome della struttura sanitaria. Sono stati tolti anche gli indirizzi, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati del collegio, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale ha natura contrattuale, da inadempimento del contratto di spedalità (artt. 1218 e 1228 c.c.). Al paziente spetta provare il nesso fra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione, mentre alla struttura spetta provare di aver rispettato i protocolli di prevenzione o una causa non imputabile. Quando non sia possibile individuare con certezza il momento del contagio, il nesso causale può comunque essere accertato con il criterio della probabilità logica, valorizzando gli elementi concreti disponibili (durata della degenza, tipo di germe, interventi invasivi subiti).

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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