Caso documentato · HAI-085
Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 1.132.332,51 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.132.332,51 € per un caso di Klebsiella Oxytoca (infezione post chirurgica di organo/spazio con meningo-encefalite), contratta in Ambito neurochirurgico, craniectomia frontale bilaterale con asportazione parziale di neurocitoma centrale intraventricolare recidivo, intervento del 31/01/2018. Il reparto non è nominato nel testo.. Il dispositivo condanna la struttura a pagare 377.444,17 euro a ciascuno dei tre ricorrenti, cioè il padre in proprio, il padre come genitore della figlia minore e l'altra figlia. Il totale è quindi 1.132.332,51 euro. La somma per ciascuno nasce da due voci. Il danno da perdita del rapporto parentale, fermato a 336.500 euro perché è la cifra indicata dai ricorrenti nelle note conclusive. La quota di danno biologico temporaneo iure successionis, 12.022,47 euro a testa, cioè 36.067,45 euro in tutto, calcolata su un'invalidità temporanea al 79 per cento per 397 giorni secondo la tabella di Milano. La somma è stata poi devalutata alla data del decesso e rivalutata con gli interessi legali, secondo il criterio delle Sezioni Unite 1712/1995. Non comprende il danno biologico permanente iure hereditatis, respinto perché i postumi non si erano stabilizzati prima della morte. Non comprende il danno morale iure successionis, respinto per mancanza di prova della lucida coscienza. Non comprende le spese di lite, cioè 5.916 euro per l'accertamento tecnico preventivo e 29.194,10 euro per il giudizio di merito, liquidate a favore dell'Erario perché la difesa era a spese dello Stato, né le spese di consulenza tecnica, tutte a carico della struttura.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, Sezione III Civile - I grado (ordinanza RG 1346/2021, numero di provvedimento non indicato). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Palermo.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-085 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Palermo, Sezione III Civile - I grado (ordinanza RG 1346/2021, numero di provvedimento non indicato)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/10/2024 (pubblicazione)
- Città
- Palermo
- Tipo di procedimento
- civile
- Infezione
- Klebsiella Oxytoca (infezione post chirurgica di organo/spazio con meningo-encefalite)
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Ambito neurochirurgico, craniectomia frontale bilaterale con asportazione parziale di neurocitoma centrale intraventricolare recidivo, intervento del 31/01/2018. Il reparto non è nominato nel testo.
- Risarcimento riconosciuto
- 1.132.332,51 €Il dispositivo condanna la struttura a pagare 377.444,17 euro a ciascuno dei tre ricorrenti, cioè il padre in proprio, il padre come genitore della figlia minore e l'altra figlia. Il totale è quindi 1.132.332,51 euro. La somma per ciascuno nasce da due voci. Il danno da perdita del rapporto parentale, fermato a 336.500 euro perché è la cifra indicata dai ricorrenti nelle note conclusive. La quota di danno biologico temporaneo iure successionis, 12.022,47 euro a testa, cioè 36.067,45 euro in tutto, calcolata su un'invalidità temporanea al 79 per cento per 397 giorni secondo la tabella di Milano. La somma è stata poi devalutata alla data del decesso e rivalutata con gli interessi legali, secondo il criterio delle Sezioni Unite 1712/1995. Non comprende il danno biologico permanente iure hereditatis, respinto perché i postumi non si erano stabilizzati prima della morte. Non comprende il danno morale iure successionis, respinto per mancanza di prova della lucida coscienza. Non comprende le spese di lite, cioè 5.916 euro per l'accertamento tecnico preventivo e 29.194,10 euro per il giudizio di merito, liquidate a favore dell'Erario perché la difesa era a spese dello Stato, né le spese di consulenza tecnica, tutte a carico della struttura.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, ordinanza RG 1346/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 16/10/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Sono stati oscurati il difensore, il nome della struttura sanitaria, gli indirizzi, il CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 23/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con seconda lettura di controllo sui dati.
Il principio affermato. Sulle infezioni nosocomiali spetta alla struttura provare di avere adottato le cautele previste dalle norme e dalle leges artis e di avere applicato i protocolli di prevenzione (Cass. 6386/2023). Una nuova infezione contratta durante il percorso di cura successivo non interrompe il nesso causale con l'infezione originaria, se ne è conseguenza indiretta, anche quando non è la causa diretta del decesso. Contrarre un'infezione in ospedale non è un evento eccezionale, quindi non è una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 secondo comma del codice penale.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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