Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-051

Infezione contratta in ospedale a Taormina, risarcimento di 1.046.631 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.046.631 € per un caso di Endocardite infettiva su materiale protesico, di origine nosocomiale secondo il giudice, in neonato con grave cardiopatia congenita, con decesso, contratta in Reparto per cardiopatie congenite (cardiochirurgia pediatrica). 553.520,50 euro al padre, 333.498,50 al fratello minore e 79.806 a ciascuna delle due nonne. Dentro le prime due voci c'è anche la quota della madre, morta prima del giudizio e passata agli eredi. Il danno morale del bambino è stato respinto, perché in quell'età non si percepisce la morte che si avvicina. Le spese di lite restano fuori.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Messina - I grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Taormina.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-051 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Messina - I grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/07/2026
Città
Taormina
Tipo di procedimento
civile responsabilita sanitaria
Infezione
Endocardite infettiva su materiale protesico, di origine nosocomiale secondo il giudice, in neonato con grave cardiopatia congenita, con decesso
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto per cardiopatie congenite (cardiochirurgia pediatrica)
Risarcimento riconosciuto
1.046.631 €553.520,50 euro al padre, 333.498,50 al fratello minore e 79.806 a ciascuna delle due nonne. Dentro le prime due voci c'è anche la quota della madre, morta prima del giudizio e passata agli eredi. Il danno morale del bambino è stato respinto, perché in quell'età non si percepisce la morte che si avvicina. Le spese di lite restano fuori.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Messina, sentenza n. 1497/2026, RG 3631/2023, pubbl. 20/07/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, per la regola del 22/08/2026. Oscurato anche il nome della struttura, che il testo faceva in chiaro. Restano i magistrati. Tolti indirizzi e date anagrafiche. Tolta anche la struttura detta per città, per la regola del 04/09/2026. Controllato il 04/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica del dispositivo voce per voce.

Il principio affermato. Se un'infezione contratta durante il ricovero contribuisce alla morte, tocca all'ospedale dimostrare di aver rispettato i protocolli di sterilizzazione e di igiene. Le malattie che il paziente aveva già non cancellano questa responsabilità, restano soltanto una concausa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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