Caso documentato · HAI-536
Infezione contratta in ospedale a San Donà di Piave, risarcimento di 171.819,60 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 171.819,60 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa. Sono 24.322,50 euro di inabilità temporanea, 108.555,50 di danno biologico permanente al 21% con personalizzazione, 1.541,60 di spese mediche e 37.400,00 di mancato guadagno futuro. Il dispositivo condanna a 177.928,24 euro perché somma anche le spese della consulenza tecnica (5.822,64) e il bollo (286,00), che qui non contiamo. Non comprende interessi, rivalutazione e spese di lite. La casa di cura e il medico pagano in solido, al 50% ciascuno nei rapporti interni.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-536 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/03/2026 (data della decisione, la pubblicazione non è indicata)
- Città
- San Donà di Piave
- Tipo di procedimento
- Causa civile per il risarcimento del danno da infezione ospedaliera contro la casa di cura e il medico, con le compagnie chiamate in causa
- Infezione
- Pseudomonas aeruginosa
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Non specificato nel provvedimento (intervento di osteotomia della tibia e artroscopia del ginocchio)
- Risarcimento riconosciuto
- 171.819,60 €La condanna paga in cifra unica il contagio e il ritardo del medico nel riconoscere e curare l'infezione. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Sono 24.322,50 euro di inabilità temporanea, 108.555,50 di danno biologico permanente al 21% con personalizzazione, 1.541,60 di spese mediche e 37.400,00 di mancato guadagno futuro. Il dispositivo condanna a 177.928,24 euro perché somma anche le spese della consulenza tecnica (5.822,64) e il bollo (286,00), che qui non contiamo. Non comprende interessi, rivalutazione e spese di lite. La casa di cura e il medico pagano in solido, al 50% ciascuno nei rapporti interni.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 6574/2026, RG 952/2022, decisa il 20/03/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Coperti il paese della casa di cura e i nomi dei due ospedali di passaggio. Oscurati i sette difensori e il numero del contratto di assicurazione. Resta la giudice onoraria. Controllato il 25/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.
Il principio affermato. Prima della legge Gelli la struttura risponde per contratto anche del fatto dei medici di cui si serve. Il paziente prova il rapporto di cura, il danno e il nesso causale, la struttura deve provare una causa a lei non imputabile. Fra struttura e medico, senza prova diversa, la colpa si divide in parti uguali.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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