Caso documentato · HAI-158
Infezione contratta in ospedale a Pescara, il caso deciso nel 2024
Nel 2024 un procedimento ha riguardato un caso di Stafilococco aureo, poi una seconda infezione che il provvedimento chiama in un punto Pseudomonas aeruginosa e in un altro Staphylococcus haemolyticus, contratta in Ortopedia, dopo un intervento di osteosintesi con placca e filo per una frattura di caviglia, con rimozione anticipata dei mezzi di sintesi infetti. La Corte ha liquidato 11.969,00 euro, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo. È un danno differenziale, cioè la differenza fra il danno complessivo ricalcolato dalla perizia d'appello (27.887,99 euro) e la quota non attribuibile alla struttura (15.918,99 euro). La cifra resta fuori dai conteggi economici, perché non è confrontabile con i risarcimenti pieni degli altri casi. Restano fuori anche le spese di lite dei due gradi.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello dell'Aquila, secondo grado. Riforma la sentenza del Tribunale di Pescara n. 660/2020 del 22/06/2020, che aveva respinto la domanda del paziente. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Pescara.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-158 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello dell'Aquila, secondo grado. Riforma la sentenza del Tribunale di Pescara n. 660/2020 del 22/06/2020, che aveva respinto la domanda del paziente
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 27/02/2024 (pubblicazione; la minuta è depositata il 26/02/2024 e la decisione è del 22/02/2024)
- Città
- Pescara
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 739/2020, promossa dal paziente
- Infezione
- Stafilococco aureo, poi una seconda infezione che il provvedimento chiama in un punto Pseudomonas aeruginosa e in un altro Staphylococcus haemolyticus
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Ortopedia, dopo un intervento di osteosintesi con placca e filo per una frattura di caviglia, con rimozione anticipata dei mezzi di sintesi infetti
- Risarcimento riconosciuto
- non entra nei conteggiLa Corte ha liquidato 11.969,00 euro, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo. È un danno differenziale, cioè la differenza fra il danno complessivo ricalcolato dalla perizia d'appello (27.887,99 euro) e la quota non attribuibile alla struttura (15.918,99 euro). La cifra resta fuori dai conteggi economici, perché non è confrontabile con i risarcimenti pieni degli altri casi. Restano fuori anche le spese di lite dei due gradi.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 277/2024, RG 739/2020, pubbl. 27/02/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i 3 difensori, con un secondo giro per una forma del nome sfuggita al primo. Tolto anche il cognome del paziente, che la fonte aveva lasciato in chiaro dentro la motivazione senza il nome di battesimo. Lo ha visto solo il controllo sui pixel. Restano i magistrati. Controllato il 02/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, voci del dispositivo, struttura).
Il principio affermato. L'onere di provare il corretto adempimento, quindi l'assenza di colpa nella nascita dell'infezione, grava sulla struttura e non sul paziente. Chiamare un'infezione semplice complicanza statistica non basta a escludere la responsabilità, se il perito non accerta che quel preciso evento era imprevedibile e inevitabile. Le linee guida restano un parametro per giudicare la colpa, non una regola vincolante che toglie al giudice la sua valutazione.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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