Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-527

Infezione contratta in ospedale a Verona, risarcimento di 53.246,93 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 53.246,93 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa. Danno non patrimoniale liquidato alla paziente. Sono 49.784,84 euro di danno biologico permanente, calcolato come differenza fra i postumi finali e quelli che l'intervento avrebbe lasciato comunque, più 3.462,09 euro di invalidità temporanea. Si aggiungono rivalutazione dal 22/05/2010 e interessi dalla sentenza. Non comprende le spese di lite del procedimento preventivo e del merito.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verona, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-527 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Verona, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/07/2026 (data in calce, la pubblicazione non è indicata)
Città
VeronaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa ordinaria di risarcimento per responsabilità sanitaria, dopo un accertamento tecnico preventivo (art. 696 bis c.p.c.)
Infezione
Pseudomonas aeruginosa
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Non specificato nel provvedimento (ricostruzione della mammella con espansore e protesi)
Risarcimento riconosciuto
53.246,93 €Danno non patrimoniale liquidato alla paziente. Sono 49.784,84 euro di danno biologico permanente, calcolato come differenza fra i postumi finali e quelli che l'intervento avrebbe lasciato comunque, più 3.462,09 euro di invalidità temporanea. Si aggiungono rivalutazione dal 22/05/2010 e interessi dalla sentenza. Non comprende le spese di lite del procedimento preventivo e del merito.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Verona, sentenza n. 1662/2026, R.G. 3413/2024, decisa il 20/07/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e la città dell'ospedale del contagio, che lì è uno solo. Restano i magistrati. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. Nelle infezioni prese in ospedale il paziente deve provare il nesso fra il ricovero e il danno. Tocca poi alla struttura dimostrare di aver adottato le cautele e i protocolli di prevenzione dovuti. Non è una responsabilità oggettiva, ma se la struttura non porta questa prova risponde del danno.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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