Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-518

Infezione contratta in ospedale a Modena, risarcimento di 95.764,45 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 95.764,45 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis. € 95.764,45 così composti: € 94.116,59 per il danno non patrimoniale da infezione (danno iatrogeno differenziale, ottenuto sottraendo dal danno finale il danno-base da incidente stradale, poi devalutato, rivalutato e maggiorato di interessi compensativi); € 647,86 per il compenso dello specialista di parte in sede di accertamento tecnico preventivo, rivalutato e con interessi; € 1.000,00 forfettari per ulteriori terapie future. Il danno iatrogeno è già calcolato al netto di quanto indennizzato dall'ente assicurativo sociale per l'infortunio e di quanto risarcito dall'assicuratore della circolazione stradale in un procedimento separato per il danno da incidente. L'importo non comprende le spese processuali del presente giudizio (€ 358,13 ed € 300,02 di esborsi, € 3.645,00 ed € 9.785,00 di compensi, oltre accessori), né le spese dell'accertamento tecnico preventivo, poste a carico della resistente ma liquidate con separato decreto, né le spese di consulenza tecnica.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Modena, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Modena.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-518 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Modena, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
12/02/2022
Città
ModenaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento sommario ex art. 702 bis-ter c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 8 l. 24/2017, per responsabilità sanitaria da infezione ospedaliera
Infezione
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Non specificato nel provvedimento (intervento per frattura della testa omerale)
Risarcimento riconosciuto
95.764,45 €€ 95.764,45 così composti: € 94.116,59 per il danno non patrimoniale da infezione (danno iatrogeno differenziale, ottenuto sottraendo dal danno finale il danno-base da incidente stradale, poi devalutato, rivalutato e maggiorato di interessi compensativi); € 647,86 per il compenso dello specialista di parte in sede di accertamento tecnico preventivo, rivalutato e con interessi; € 1.000,00 forfettari per ulteriori terapie future. Il danno iatrogeno è già calcolato al netto di quanto indennizzato dall'ente assicurativo sociale per l'infortunio e di quanto risarcito dall'assicuratore della circolazione stradale in un procedimento separato per il danno da incidente. L'importo non comprende le spese processuali del presente giudizio (€ 358,13 ed € 300,02 di esborsi, € 3.645,00 ed € 9.785,00 di compensi, oltre accessori), né le spese dell'accertamento tecnico preventivo, poste a carico della resistente ma liquidate con separato decreto, né le spese di consulenza tecnica.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Modena, ordinanza, R.G. 4201/2020, pubblicata il 12/02/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Tolti gli indirizzi, compresa la sede dell'azienda. Tolta anche la data di nascita. Resta la giudice che ha deciso la causa. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. In tema di infezione nosocomiale, provato dal paziente il nesso causale con la condotta sanitaria, spetta alla struttura provare di aver adottato le cautele prescritte dalla legge e dall'arte medica per l'asepsi e la profilassi antibiotica. Quando all'infezione ospedaliera si sovrappone un danno-base da altra causa (qui un incidente stradale), il danno iatrogeno differenziale risarcibile dalla struttura si calcola per differenza tra il danno finale e il danno-base, detraendo poi quanto già indennizzato da altri soggetti obbligati con collegamento funzionale allo stesso pregiudizio.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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