Caso documentato · HAI-517
Infezione contratta in ospedale a Bologna, risarcimento di 79.477,04 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 79.477,04 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa. Il dispositivo condanna al pagamento di 79.477,04 euro, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla decisione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La base di questo importo è il danno non patrimoniale liquidato all'attualità in 70.866,46 euro, a sua volta somma del danno biologico e morale permanente differenziale (63.046,46 euro, calcolato come 71.476,00 meno 8.429,54) e del danno biologico e morale temporaneo (7.820,00 euro). L'importo non comprende le spese del giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo (liquidate a parte in 13.819,00 euro di compensi professionali più 545,00 euro di spese anticipate, oltre IVA e CPA), né le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, tutte poste a carico della resistente ma liquidate separatamente dal risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Bologna, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-517 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Bologna, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/11/2025 (decisione 30/10/2025)
- Città
- Bologna
- Tipo di procedimento
- giudizio civile di primo grado, rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c., preceduto da procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Pseudomonas aeruginosa
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Non specificato nel provvedimento (intervento di erniectomia e discectomia L5-S1)
- Risarcimento riconosciuto
- 79.477,04 €Il dispositivo condanna al pagamento di 79.477,04 euro, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla decisione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La base di questo importo è il danno non patrimoniale liquidato all'attualità in 70.866,46 euro, a sua volta somma del danno biologico e morale permanente differenziale (63.046,46 euro, calcolato come 71.476,00 meno 8.429,54) e del danno biologico e morale temporaneo (7.820,00 euro). L'importo non comprende le spese del giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo (liquidate a parte in 13.819,00 euro di compensi professionali più 545,00 euro di spese anticipate, oltre IVA e CPA), né le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, tutte poste a carico della resistente ma liquidate separatamente dal risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Bologna, sentenza n. 3245/2025, R.G. 17208/2023, pubblicata il 28/11/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e il domiciliatario. Tolti gli indirizzi, compresa la sede della struttura. Resta la giudice che ha deciso la causa. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura per l'infezione nosocomiale si inquadra nell'inadempimento del contratto di spedalità (art. 1218 c.c.). Il paziente deve provare, anche in via presuntiva, di aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, secondo i criteri temporale, topografico e clinico indicati da Cass. n. 6386/2023. La struttura, per liberarsi, deve provare di aver adottato e applicato in concreto tutti i protocolli di prevenzione del rischio infettivo; in mancanza di prova sufficiente, risponde dell'inadempimento.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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