Caso documentato · HAI-478
Infezione contratta in ospedale a Trieste, risarcimento di 30.382,22 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 30.382,22 € per un caso di infezione della ferita chirurgica sternale da Pseudomonas aeruginosa e Morganella morgani, resistenti all'amoxicillina (tampone del 23 marzo 2012), con successivo isolamento di Stafilococco epidermidis multiresistente (biopsia del tessuto adiposo del 26 marzo 2012); nomi così scritti nel provvedimento, contratta in Cardiochirurgia. Intervento urgente di triplice bypass coronarico, eseguito l'8 marzo 2012 su una paziente di 78 anni con grave stato pluripatologico di base (cardiopatia ischemica e ipertensiva, diabete mellito, epatopatia cronica, insufficienza renale cronica). L'infezione del sito chirurgico si manifestò nei giorni immediatamente successivi.. Importo liquidato in appello, in riforma parziale del primo grado. È questo l'importo che conta, non quello di primo grado. Il Tribunale di Trieste aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per l'infezione come concausa del decesso, ma solo nella misura di un quarto. La Corte d'Appello esclude invece il nesso causale fra l'infezione e la morte, accogliendo su questo punto l'appello incidentale della struttura e nega perciò il danno da perdita del rapporto parentale; riconosce però per intero, non più per un quarto, il danno da inabilità temporanea patito dalla paziente a causa dell'infezione, euro 26.460,00 (147,00 euro al giorno per 180 giorni di inabilità temporanea totale, tabelle di Milano con personalizzazione massima) a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditario, più euro 3.922,22 a titolo di danno patrimoniale iure proprio per spese di cura, trasferte e perizia, per un totale di euro 30.382,22. Su questa somma sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 ottobre 2012 al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Resta fuori dal totale la quota delle spese di lite di entrambi i gradi e del procedimento di accertamento tecnico preventivo posta a carico della struttura (la metà, con l'altra metà compensata), liquidata in tre importi separati (5.430,05 più 2.560,27 più 1.412,99 euro) e le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, poste interamente a carico della struttura ma non quantificate nel testo. Esclusa ogni pretesa per danno da perdita del rapporto parentale, per violazione del consenso informato collegata al decesso, per danno tanatologico e per le retribuzioni perse dai familiari durante i congedi di assistenza. Il primo grado (Tribunale di Trieste n. 233/2020) aveva liquidato 103.147,85 euro. La Corte d'Appello ha rideterminato per intero il danno e respinto quello da perdita del rapporto parentale, quindi vale la cifra dell'appello.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 233/2020, pubblicata il 05/05/2020, che aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per l'infezione ma solo nella misura di un quarto, come concausa del decesso. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-478 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 233/2020, pubblicata il 05/05/2020, che aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per l'infezione ma solo nella misura di un quarto, come concausa del decesso
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/04/2023 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione, nella sottoscrizione finale: «Trieste, 1.3.2023», quindi 01/03/2023)
- Città
- Trieste
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale post-operatoria e decesso della paziente. Appello principale proposto dai due figli ed eredi; appello incidentale proposto dalla struttura sanitaria. La Corte respinge l'appello incidentale sul punto della responsabilità per l'infezione, lo accoglie sul punto del nesso causale fra l'infezione e il decesso e accoglie in parte l'appello principale, riformando la sentenza di primo grado
- Infezione
- infezione della ferita chirurgica sternale da Pseudomonas aeruginosa e Morganella morgani, resistenti all'amoxicillina (tampone del 23 marzo 2012), con successivo isolamento di Stafilococco epidermidis multiresistente (biopsia del tessuto adiposo del 26 marzo 2012); nomi così scritti nel provvedimento
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Intervento urgente di triplice bypass coronarico, eseguito l'8 marzo 2012 su una paziente di 78 anni con grave stato pluripatologico di base (cardiopatia ischemica e ipertensiva, diabete mellito, epatopatia cronica, insufficienza renale cronica). L'infezione del sito chirurgico si manifestò nei giorni immediatamente successivi.
- Risarcimento riconosciuto
- 30.382,22 €Importo liquidato in appello, in riforma parziale del primo grado. È questo l'importo che conta, non quello di primo grado. Il Tribunale di Trieste aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per l'infezione come concausa del decesso, ma solo nella misura di un quarto. La Corte d'Appello esclude invece il nesso causale fra l'infezione e la morte, accogliendo su questo punto l'appello incidentale della struttura e nega perciò il danno da perdita del rapporto parentale; riconosce però per intero, non più per un quarto, il danno da inabilità temporanea patito dalla paziente a causa dell'infezione, euro 26.460,00 (147,00 euro al giorno per 180 giorni di inabilità temporanea totale, tabelle di Milano con personalizzazione massima) a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditario, più euro 3.922,22 a titolo di danno patrimoniale iure proprio per spese di cura, trasferte e perizia, per un totale di euro 30.382,22. Su questa somma sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 ottobre 2012 al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Resta fuori dal totale la quota delle spese di lite di entrambi i gradi e del procedimento di accertamento tecnico preventivo posta a carico della struttura (la metà, con l'altra metà compensata), liquidata in tre importi separati (5.430,05 più 2.560,27 più 1.412,99 euro) e le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, poste interamente a carico della struttura ma non quantificate nel testo. Esclusa ogni pretesa per danno da perdita del rapporto parentale, per violazione del consenso informato collegata al decesso, per danno tanatologico e per le retribuzioni perse dai familiari durante i congedi di assistenza. Il primo grado (Tribunale di Trieste n. 233/2020) aveva liquidato 103.147,85 euro. La Corte d'Appello ha rideterminato per intero il danno e respinto quello da perdita del rapporto parentale, quindi vale la cifra dell'appello.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 201/2023, RG 459/2020, pubbl. 12/04/2023 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.
Il principio affermato. Se la malpractice sanitaria non è in relazione causale diretta con il decesso del paziente, non può essere riconosciuto il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, anche quando resti accertata la responsabilità della struttura per l'infezione in sé. Quando il consulente tecnico non indica la percentuale di incidenza dell'infezione sull'eventuale maggior durata della vita, non si configura nemmeno un risarcibile danno da perdita di chance. Resta comunque dovuto, per intero, il risarcimento del danno biologico temporaneo patito dal paziente a causa dell'infezione, di cui la struttura è responsabile in via esclusiva.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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