Caso documentato · HAI-468
Infezione contratta in ospedale a Scafati, risarcimento di 83.803,21 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 83.803,21 € per un caso di Infezione batterica nosocomiale, evoluta in osteomielite cronica post chirurgica da stafilococco aureo e Pseudomonas aeruginosa multiresistente ai farmaci, contratta in Reparto di chirurgia/ortopedia, intervento di osteosintesi della tibia con chiodo midollare. Il totale si compone di 51.813,00 euro per danno biologico permanente (invalidità al 20%), 23.230,00 euro per invalidità temporanea e 8.760,21 euro per spese mediche documentate, per un totale di 83.803,21 euro, oltre interessi legali su base devalutata e rivalutata dall'11 giugno 2008 (data del sinistro) alla pubblicazione e poi fino al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Esclusi l'incremento per sofferenza soggettiva e la personalizzazione del danno per mancanza di allegazione e prova. Le spese di lite del giudizio (406,50 euro più 8.433,00 euro di compensi) e quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo (286,00 euro più 3.827,00 euro di compensi), oltre le spese di CTU, sono liquidate a parte, a carico della resistente. Non compaiono nel risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Scafati.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-468 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Nocera Inferiore, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/02/2025
- Città
- Scafati
- Tipo di procedimento
- Ordinanza definitiva, resa in procedimento sommario di cognizione, in materia di responsabilità professionale medica per un'infezione batterica nosocomiale conseguente a un intervento ortopedico di osteosintesi della tibia
- Infezione
- Infezione batterica nosocomiale, evoluta in osteomielite cronica post chirurgica da stafilococco aureo e Pseudomonas aeruginosa multiresistente ai farmaci
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Reparto di chirurgia/ortopedia, intervento di osteosintesi della tibia con chiodo midollare
- Risarcimento riconosciuto
- 83.803,21 €Il totale si compone di 51.813,00 euro per danno biologico permanente (invalidità al 20%), 23.230,00 euro per invalidità temporanea e 8.760,21 euro per spese mediche documentate, per un totale di 83.803,21 euro, oltre interessi legali su base devalutata e rivalutata dall'11 giugno 2008 (data del sinistro) alla pubblicazione e poi fino al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Esclusi l'incremento per sofferenza soggettiva e la personalizzazione del danno per mancanza di allegazione e prova. Le spese di lite del giudizio (406,50 euro più 8.433,00 euro di compensi) e quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo (286,00 euro più 3.827,00 euro di compensi), oltre le spese di CTU, sono liquidate a parte, a carico della resistente. Non compaiono nel risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza RG 6826/2019 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 11/02/2025 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale, il paziente deve solo allegare l'inadempimento qualificato dei sanitari e provare il nesso causale secondo i criteri di possibilità scientifica, congruità cronologica, corrispondenza topografica ed efficienza eziologica, mentre spetta alla struttura provare che l'inadempimento non vi sia stato o sia stato irrilevante; il mancato isolamento tempestivo del germe e l'omissione delle misure di asepsi durante il primo intervento integrano tale inadempimento qualificato.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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