Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-463

Infezione contratta in ospedale a Vallo della Lucania, risarcimento di 99.500 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 99.500 € per un caso di Infezione da Pseudomonas aeruginosa (infezione protesica del ginocchio destro), definita dal giudice tipico germe ospedaliero. Il totale si compone di 87.583,00 euro per danno biologico permanente al 25% e 11.880,00 euro per invalidità temporanea, per un subtotale di 99.463,00 euro, arrotondato per eccesso a 99.500,00 euro nel dispositivo. A questa somma si aggiungono interessi legali su base rivalutata dal 2008 alla pubblicazione, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Rigettate le domande di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa della casalinga e di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (consenso informato). Le spese di lite (450 euro vive più 13.430 euro di onorari) e le spese di CTU sono liquidate a parte, a carico della convenuta. Non compaiono nel risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, giudice monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Vallo della Lucania.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-463 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, giudice monocratico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
25/01/2022 (decisione 24/01/2022)
Città
Vallo della LucaniaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per infezione post operatoria dopo un intervento di protesi al ginocchio
Infezione
Infezione da Pseudomonas aeruginosa (infezione protesica del ginocchio destro), definita dal giudice tipico germe ospedaliero
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Reparto non nominato dal provvedimento, che copre il nome dell'unita' operativa con un'etichetta della fonte (intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro)
Risarcimento riconosciuto
99.500 €Il totale si compone di 87.583,00 euro per danno biologico permanente al 25% e 11.880,00 euro per invalidità temporanea, per un subtotale di 99.463,00 euro, arrotondato per eccesso a 99.500,00 euro nel dispositivo. A questa somma si aggiungono interessi legali su base rivalutata dal 2008 alla pubblicazione, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Rigettate le domande di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa della casalinga e di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (consenso informato). Le spese di lite (450 euro vive più 13.430 euro di onorari) e le spese di CTU sono liquidate a parte, a carico della convenuta. Non compaiono nel risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Vallo Della Lucania, sentenza n. 53/2022, RG 117/2010, pubbl. 25/01/2022 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In caso di infezione nosocomiale il paziente deve provare il contratto, l'aggravamento della patologia e il nesso causale con l'intervento secondo probabilità logica, mentre spetta alla struttura la prova liberatoria di aver osservato tutte le cautele igieniche previste dalle leges artis. Il mancato assolvimento di tale prova comporta responsabilità diretta nella causazione dell'infezione; si aggiunge, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la responsabilità per la condotta colposa dei sanitari nel non differire l'intervento e nel sospendere anzitempo la profilassi antibiotica postoperatoria.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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