Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-432

Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 1.963.410,28 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.963.410,28 € per un caso di Sepsi da Pseudomonas aeruginosa in neonato altamente pretermine, complicata da meningoencefalite, endocardite ed endoftalmite, con idrocefalo secondario, contratta in Unita' operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale, ricovero continuativo dalla nascita per prematurita' sotto la 34esima settimana e peso molto basso alla nascita. Somma unica liquidata nel dispositivo a favore dei genitori quali esercenti la responsabilita' genitoriale sul figlio minore, a soddisfazione integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal bambino, gia' rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati fino alla decisione, oltre interessi legali fino al saldo. In motivazione il Tribunale la scompone in danno non patrimoniale (724.538,03), danno patrimoniale da perdita della capacita' lavorativa futura (969.400,45), assistenza domiciliare integrativa (117.019,65), assistenza infermieristica per la gestione della sonda (121.680,00), cure fisioterapiche (23.660,00), sollevatore elettro-idraulico (7.600,00) e servoscala (7.172,15). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte a carico della struttura (10.368,00 per l'accertamento tecnico preventivo e 30.034,65 per il giudizio, oltre accessori). Le domande risarcitorie proposte dai genitori in proprio sono state rigettate per prescrizione

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, primo grado, giudice monocratico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-432 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, primo grado, giudice monocratico
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/01/2024 (pubblicazione; deposito della minuta 09/01/2024)
Città
Monza
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, promosso dai genitori in proprio e quali esercenti la responsabilita' genitoriale sul figlio minore, preceduto da accertamento tecnico preventivo, causa iscritta al n. 404/2022
Infezione
Sepsi da Pseudomonas aeruginosa in neonato altamente pretermine, complicata da meningoencefalite, endocardite ed endoftalmite, con idrocefalo secondario
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Unita' operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale, ricovero continuativo dalla nascita per prematurita' sotto la 34esima settimana e peso molto basso alla nascita
Risarcimento riconosciuto
1.963.410,28 €Somma unica liquidata nel dispositivo a favore dei genitori quali esercenti la responsabilita' genitoriale sul figlio minore, a soddisfazione integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal bambino, gia' rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati fino alla decisione, oltre interessi legali fino al saldo. In motivazione il Tribunale la scompone in danno non patrimoniale (724.538,03), danno patrimoniale da perdita della capacita' lavorativa futura (969.400,45), assistenza domiciliare integrativa (117.019,65), assistenza infermieristica per la gestione della sonda (121.680,00), cure fisioterapiche (23.660,00), sollevatore elettro-idraulico (7.600,00) e servoscala (7.172,15). Non comprende le spese di lite, liquidate a parte a carico della struttura (10.368,00 per l'accertamento tecnico preventivo e 30.034,65 per il giudizio, oltre accessori). Le domande risarcitorie proposte dai genitori in proprio sono state rigettate per prescrizione
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 61/2024, RG 404/2022, pubblicazione 11/01/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e il cognome della famiglia rimasto in chiaro in un passaggio, piu' le parole che dicono il tipo di struttura. Tolti gli indirizzi, i civici e il comune di residenza. Su decisione editoriale del 10/09/2026, trattandosi di un minore, sono state tolte anche tutte le date che lo riguardano, comprese quelle del ricovero e della degenza che negli altri documenti restano leggibili. Restano i magistrati e le date del processo Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con rilettura del dispositivo in regia.

Il principio affermato. Il Tribunale qualifica come infezione correlata all'assistenza quella che insorge almeno 48 ore dopo il ricovero in un paziente che al momento del ricovero, o della nascita, non la presentava ne' manifesta ne' in incubazione. Accertato che l'infezione risponde a questa definizione, la responsabilita' contrattuale della struttura si affema salvo che questa provi una causa a se' non imputabile. L'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, cioe' una colonizzazione di provenienza esterna al reparto, va scartata quando i consulenti la giudicano di difficile verificazione e comunque insufficiente a spiegare lo sviluppo della sepsi. Il numero delle riunioni annuali del comitato per le infezioni ospedaliere non basta a provare l'adozione in concreto delle misure di prevenzione

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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