Caso documentato · HAI-426
Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 604.111,94 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 604.111,94 € per un caso di meningite da Pseudomonas aeruginosa (ceppo carbapenemasi produttore), infezione nosocomiale insorta dopo un intervento chirurgico e una rachicentesi evacuativa, contratta in reparto di chirurgia maxillo facciale, nel corso del ricovero per asportazione di un osteocondroma e di una successiva rachicentesi evacuativa di liquor. La condanna totale di 604.111,94 euro si compone di quattro voci. Sono 578.780,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale per la moglie e i tre figli, liquidato con il sistema a punti delle Tabelle di Milano; 7.632,48 euro di danno da invalidità temporanea del defunto, suddiviso in quote uguali fra i quattro eredi; 6.451,66 euro di spese funerarie a favore di uno dei figli; 11.247,80 euro a favore di un altro figlio per il rimborso delle spese di consulenza medico legale ante causam e di assistenza del consulente tecnico di parte nell'accertamento tecnico preventivo e nel giudizio. Tutte le somme sono maggiorate di interessi legali dalla pronuncia al saldo. Restano fuori le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo (5.635,00 euro) e del giudizio (18.420,00 euro), oltre contributo unificato, marche, rimborso spese generali, IVA e cassa forense, poste separatamente a carico della struttura condannata. Fuori anche le spese di CTU, a suo carico ma liquidate a parte.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Torino.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-426 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 25/06/2023
- Città
- TorinoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni (ex art. 702 bis c.p.c.), preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- meningite da Pseudomonas aeruginosa (ceppo carbapenemasi produttore), infezione nosocomiale insorta dopo un intervento chirurgico e una rachicentesi evacuativa
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- reparto di chirurgia maxillo facciale, nel corso del ricovero per asportazione di un osteocondroma e di una successiva rachicentesi evacuativa di liquor
- Risarcimento riconosciuto
- 604.111,94 €La condanna totale di 604.111,94 euro si compone di quattro voci. Sono 578.780,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale per la moglie e i tre figli, liquidato con il sistema a punti delle Tabelle di Milano; 7.632,48 euro di danno da invalidità temporanea del defunto, suddiviso in quote uguali fra i quattro eredi; 6.451,66 euro di spese funerarie a favore di uno dei figli; 11.247,80 euro a favore di un altro figlio per il rimborso delle spese di consulenza medico legale ante causam e di assistenza del consulente tecnico di parte nell'accertamento tecnico preventivo e nel giudizio. Tutte le somme sono maggiorate di interessi legali dalla pronuncia al saldo. Restano fuori le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo (5.635,00 euro) e del giudizio (18.420,00 euro), oltre contributo unificato, marche, rimborso spese generali, IVA e cassa forense, poste separatamente a carico della struttura condannata. Fuori anche le spese di CTU, a suo carico ma liquidate a parte.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, sentenza n. 2681/2023, R.G. 12721/2020, pubblicata il 25/06/2023, preceduta da procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 24320/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Provata in via presuntiva la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura deve fornire una duplice prova liberatoria. Deve dimostrare di aver adottato in generale tutte le cautele previste dalle norme e dalle leges artis, poi di averle applicate in concreto al caso specifico, non bastando protocolli generici. Il giudice richiama undici voci probatorie indicate dalla Cassazione (protocolli di disinfezione, sorveglianza, rapporto personale degenti, tra le altre). Sul nesso causale, richiama il criterio del «più probabile che non» e conclude che «l'infezione nosocomiale che ha condotto al decesso del paziente è stata ivi contratta» (Cass. n. 6386/2023, richiamata nel provvedimento).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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