Caso documentato · HAI-408
Infezione contratta in ospedale a Acqui Terme, risarcimento di 62.698,87 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 62.698,87 € per un caso di Infezione del sito protesico (protesi di ginocchio) da Pseudomonas aeruginosa dopo intervento ortopedico di revisione, contratta in Reparto di Ortopedia. La cifra di 62.698,87 euro e' il danno biologico differenziale liquidato secondo le Tabelle di Milano 2021: dal risarcimento per l'invalidita' permanente al 25% (64.487,00 euro) viene detratto quello che sarebbe comunque residuato con un'invalidita' del 15% anche a fronte di un intervento eseguito a regola d'arte (28.184,00 euro), per un differenziale di 36.303,00 euro. A questo si somma il danno da invalidita' temporanea, liquidato in base alla CTU per 23.958,00 euro, per un totale di 60.262,00 euro devalutato al 2015 e poi rivalutato a oggi. Restano fuori dalla cifra le spese di lite del giudizio (7.052,00 euro oltre accessori), le spese legali e di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo (3.827,00 euro piu' 2.196,00 euro) e le spese liquidate per la domanda di manleva (2.500,00 euro), che sono spese processuali e non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-408 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/05/2023
- Città
- Acqui Terme
- Tipo di procedimento
- Giudizio di cognizione per responsabilita' sanitaria, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convertito in rito ordinario, con chiamata in causa del medico operatore e delle compagnie assicurative
- Infezione
- Infezione del sito protesico (protesi di ginocchio) da Pseudomonas aeruginosa dopo intervento ortopedico di revisione
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Reparto di Ortopedia
- Risarcimento riconosciuto
- 62.698,87 €La cifra di 62.698,87 euro e' il danno biologico differenziale liquidato secondo le Tabelle di Milano 2021: dal risarcimento per l'invalidita' permanente al 25% (64.487,00 euro) viene detratto quello che sarebbe comunque residuato con un'invalidita' del 15% anche a fronte di un intervento eseguito a regola d'arte (28.184,00 euro), per un differenziale di 36.303,00 euro. A questo si somma il danno da invalidita' temporanea, liquidato in base alla CTU per 23.958,00 euro, per un totale di 60.262,00 euro devalutato al 2015 e poi rivalutato a oggi. Restano fuori dalla cifra le spese di lite del giudizio (7.052,00 euro oltre accessori), le spese legali e di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo (3.827,00 euro piu' 2.196,00 euro) e le spese liquidate per la domanda di manleva (2.500,00 euro), che sono spese processuali e non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 415/2023 del 12/05/2023, R.G. n. 940/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i sette difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Provato dal paziente, anche per presunzioni, il nesso tra l'infezione e la prestazione sanitaria, spetta alla struttura provare «la specifica causa imprevedibile e inevitabile» che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 5490/2023). Il giudice precisa che il rispetto solo astratto dei protocolli di prevenzione non basta a liberare la struttura, che deve dimostrare «l'impossibilita' in concreto» riferita al singolo paziente, non una generica predisposizione di presidi teorici.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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