Caso documentato · HAI-405
Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 107.059,72 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 107.059,72 € per un caso di Peritonite purulenta da Escherichia coli e infezione da Pseudomonas Aeruginosa multiresistente dopo intervento di proctocolectomia totale, contratta in Chirurgia generale, con successivo ricovero in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta. L'importo di 107.059,72 euro e' quello liquidato dal Tribunale di Torino a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di invalidita' permanente al 20% con danno psicologico, 120 giorni di inabilita' temporanea totale e 30 giorni di inabilita' temporanea parziale al 50%, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. La Corte d'Appello ha confermato questa somma rigettando l'appello della struttura. Restano fuori da questo importo le spese processuali del giudizio di merito, le spese di consulenza tecnica di parte, le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma distinte dal risarcimento. Per il grado di appello la struttura e' stata condannata a pagare ulteriori spese di lite per 9.991,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA. E' stata anche dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, grado di appello. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-405 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, grado di appello
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/07/2023
- Città
- TorinoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Appello contro ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., preceduto da procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Peritonite purulenta da Escherichia coli e infezione da Pseudomonas Aeruginosa multiresistente dopo intervento di proctocolectomia totale
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Chirurgia generale, con successivo ricovero in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta
- Risarcimento riconosciuto
- 107.059,72 €L'importo di 107.059,72 euro e' quello liquidato dal Tribunale di Torino a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di invalidita' permanente al 20% con danno psicologico, 120 giorni di inabilita' temporanea totale e 30 giorni di inabilita' temporanea parziale al 50%, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. La Corte d'Appello ha confermato questa somma rigettando l'appello della struttura. Restano fuori da questo importo le spese processuali del giudizio di merito, le spese di consulenza tecnica di parte, le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura ma distinte dal risarcimento. Per il grado di appello la struttura e' stata condannata a pagare ulteriori spese di lite per 9.991,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA. E' stata anche dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Torino, Sez. III Civile, sentenza n. 740/2023, R.G. n. 591/2022, decisione dell'11/07/2023 (conferma l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 3319/2022 del 28/03/2022) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori, il nome di una struttura e un riferimento che riporta alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La struttura sanitaria, per liberarsi dalla responsabilita' in tema di infezioni nosocomiali, deve provare di aver adottato tutte le cautele previste dalle normative e dalle leges artis per la profilassi degli ambienti e degli strumenti e di aver praticato la corretta terapia antibiotica. La sentenza richiama Cassazione n. 4864/2021, secondo cui la prova liberatoria riguarda sia il piano generale delle cautele igieniche sia il piano individuale del corretto trattamento terapeutico. In assenza di tale prova, il consulente tecnico ha ritenuto il contagio «certamente iatrogeno e cioe' conseguente all'intervento», a prescindere dall'origine endogena o esogena dei germi coinvolti.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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