Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-397

Infezione contratta in ospedale a Ancona, risarcimento di 46.553,20 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 46.553,20 € per un caso di infezione del sito chirurgico del ginocchio da Pseudomonas aeruginosa multiresistente, contratta in Day Surgery e Ortopedia (intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio). Il danno biologico permanente e' stato liquidato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano al 13% (comprensivo del 5% di sequele infettive): 52.362,00 euro, personalizzato fino a 60.000,00 euro per le sofferenze patite. Il danno da invalidita' temporanea, quantificato in 17.184,00 euro, e' risultato interamente ristorato dall'indennizzo gia' versato dall'assicuratore sociale e quindi non e' stato liquidato di nuovo. Dal danno biologico permanente sono stati detratti 13.446,80 euro gia' erogati in rendita dall'assicuratore sociale per la stessa voce. Il risarcimento condannato in dispositivo e' quindi di 46.553,20 euro, oltre interessi legali. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (668,00 euro di spese ed euro 7.254,00 di compensi, oltre spese generali al 15%, Cap e Iva) e le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Civile, I grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Ancona.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-397 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Civile, I grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/12/2017
Città
AnconaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria
Infezione
infezione del sito chirurgico del ginocchio da Pseudomonas aeruginosa multiresistente
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Day Surgery e Ortopedia (intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio)
Risarcimento riconosciuto
46.553,20 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'errore chirurgico nella ricostruzione del legamento crociato anteriore, intervento rimasto senza beneficio. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Il danno biologico permanente e' stato liquidato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano al 13% (comprensivo del 5% di sequele infettive): 52.362,00 euro, personalizzato fino a 60.000,00 euro per le sofferenze patite. Il danno da invalidita' temporanea, quantificato in 17.184,00 euro, e' risultato interamente ristorato dall'indennizzo gia' versato dall'assicuratore sociale e quindi non e' stato liquidato di nuovo. Dal danno biologico permanente sono stati detratti 13.446,80 euro gia' erogati in rendita dall'assicuratore sociale per la stessa voce. Il risarcimento condannato in dispositivo e' quindi di 46.553,20 euro, oltre interessi legali. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (668,00 euro di spese ed euro 7.254,00 di compensi, oltre spese generali al 15%, Cap e Iva) e le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ancona, sentenza n. 18/2018, R.G. 4072/2013, decisione del 29/12/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i quattro difensori. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria e' di natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.): al paziente basta provare il contratto e l'aggravamento della patologia col nesso di causa, mentre spetta alla struttura provare di avere adempiuto con diligenza e che l'esito dannoso sia dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile. Accertato il nesso causale con l'infezione nosocomiale, l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele di asepsi e profilassi grava sulla struttura convenuta. Il CTU ha concluso che l'infezione era stata contratta 'come conseguenza di inadeguate misure di asepsi intraoperatorie' e il giudice ha ritenuto che la convenuta 'non ha ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente'.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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