Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-383

Infezione contratta in ospedale a Latina, risarcimento di 106.984,30 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 106.984,30 € per un caso di Infezione da Pseudomonas aeruginosa (sepsi dell'anca destra, infezione protesica precoce da contaminazione locale), contratta in Reparto di ortopedia, intervento chirurgico di revisione di artroprotesi d'anca. €106.984,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente al 45%, di cui il 15% iatrogeno differenziale, più danno biologico temporaneo e danno morale), liquidato a valori del 30.10.2023 e gia' al netto della compensatio lucri cum damno con la pensione di invalidita' civile (non con l'indennita' di accompagnamento, esclusa dalla compensazione). Il dispositivo aggiunge poi rivalutazione monetaria e interessi legali dal 10.02.2010 al saldo, non quantificati in cifra nella sentenza. Non sono compresi in questo totale le spese di lite (a carico della convenuta, verso l'attrice e verso il medico terzo chiamato) e un separato rimborso di €9.564,26 per spese medico-legali di ATP e CTU/CTP riconosciuto all'attrice, che e' un rimborso spese e non una voce di danno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, primo grado (composizione monocratica). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-383 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, primo grado (composizione monocratica)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
30/12/2024 (decisione 27/12/2024)
Città
Latina
Tipo di procedimento
Giudizio di merito per responsabilità sanitaria, introdotto con ricorso ex art. 8 legge 24/2017 e art. 702 bis c.p.c. (poi mutato in rito ordinario), con chiamata in causa del medico operante da parte della struttura convenuta
Infezione
Infezione da Pseudomonas aeruginosa (sepsi dell'anca destra, infezione protesica precoce da contaminazione locale)
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia, intervento chirurgico di revisione di artroprotesi d'anca
Risarcimento riconosciuto
106.984,30 €€106.984,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente al 45%, di cui il 15% iatrogeno differenziale, più danno biologico temporaneo e danno morale), liquidato a valori del 30.10.2023 e gia' al netto della compensatio lucri cum damno con la pensione di invalidita' civile (non con l'indennita' di accompagnamento, esclusa dalla compensazione). Il dispositivo aggiunge poi rivalutazione monetaria e interessi legali dal 10.02.2010 al saldo, non quantificati in cifra nella sentenza. Non sono compresi in questo totale le spese di lite (a carico della convenuta, verso l'attrice e verso il medico terzo chiamato) e un separato rimborso di €9.564,26 per spese medico-legali di ATP e CTU/CTP riconosciuto all'attrice, che e' un rimborso spese e non una voce di danno.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 19725/2024, RG 13220/2019, pubblicazione 30/12/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Oscurati anche i nomi propri delle strutture nominate. Tre pagine sono fotografate. Li' l'oscuramento e' stato fatto cancellando i pixel. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Per fatti anteriori alla legge Gelli-Bianco la struttura risponde a titolo contrattuale (artt. 1218, 1228 c.c.); provata dal paziente, anche per presunzioni, l'origine nosocomiale dell'infezione secondo i criteri cronologico, topografico e tipologico, spetta alla struttura la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele previste da normativa e leges artis, non essendo la sua responsabilita' oggettiva (richiamata Cass. 6386/2023).

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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