Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-382

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 120.472,74 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 120.472,74 € per un caso di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA); nella fase terminale sovrainfezione da Candida spp e Pseudomonas aeruginosa, contratta in Ortopedia, intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro in elezione, poi reparto di riabilitazione; infezione del sito chirurgico protesico. Somma di danno biologico terminale iure hereditatis (17.583,75 euro per 45 giorni piu' 9.768,75 euro per altri 75 giorni, totale 27.352,50 euro) e danno da perdita del rapporto parentale iure proprio del fratello ricorrente (90.949,95 euro, gia' ridotto secondo il giudice di un terzo rispetto al valore tabellare), per un totale di 118.302,45 euro, rivalutato con il lucro cessante da ritardato pagamento a 120.472,74 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Non comprende le spese di lite (14.103,00 euro) ne' le spese del procedimento di Atp (3.827,00 euro), liquidate a parte a carico della struttura convenuta. Non e' stato riconosciuto il danno catastrofale da lucida agonia, per difetto di prova.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-382 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/06/2025 (decisione 11/06/2025)
Città
RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento semplificato di cognizione (art. 281-decies Cpc), preceduto da accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis Cpc); risarcimento del danno da responsabilita' medica per decesso della paziente
Infezione
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA); nella fase terminale sovrainfezione da Candida spp e Pseudomonas aeruginosa
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Ortopedia, intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro in elezione, poi reparto di riabilitazione; infezione del sito chirurgico protesico
Risarcimento riconosciuto
120.472,74 €Somma di danno biologico terminale iure hereditatis (17.583,75 euro per 45 giorni piu' 9.768,75 euro per altri 75 giorni, totale 27.352,50 euro) e danno da perdita del rapporto parentale iure proprio del fratello ricorrente (90.949,95 euro, gia' ridotto secondo il giudice di un terzo rispetto al valore tabellare), per un totale di 118.302,45 euro, rivalutato con il lucro cessante da ritardato pagamento a 120.472,74 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Non comprende le spese di lite (14.103,00 euro) ne' le spese del procedimento di Atp (3.827,00 euro), liquidate a parte a carico della struttura convenuta. Non e' stato riconosciuto il danno catastrofale da lucida agonia, per difetto di prova.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, sentenza n. 9354/2025, RG n. 34902/2024, pubblicata il 21/06/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Oscurati anche i nomi propri delle strutture nominate. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali l'accertamento della responsabilita' si fonda sui criteri temporale, topografico e clinico (Cass. 6386/2023); per liberarsi la struttura deve provare non solo l'esistenza dei protocolli di prevenzione ma la loro concreta ed effettiva applicazione al caso specifico (Cass. 16900/2023), non bastando la sola dimostrazione cartolare dei protocolli adottati.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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