Caso documentato · HAI-381
Infezione contratta in ospedale a Latina, il caso deciso nel 2018
Nel 2018 un procedimento ha riguardato un caso di Pseudomonas aeruginosa (infezione della ferita chirurgica), contratta in Chirurgia vertebrale. Intervento di stabilizzazione vertebrale lombare (viti transpeduncolari, laminectomia decompressiva, dispositivo interspinoso) eseguito il 3 giugno 2008, con dimissione il 7 giugno 2008; i segni dell'infezione si manifestano nell'immediatezza della dimissione. Il giudice condanna in solido la struttura e il chirurgo a 191.054,00 euro, con un'unica cifra che paga insieme l'infezione e un errore chirurgico. La sentenza non separa le due voci. L'importo resta quindi fuori dalle medie del sito. Il totale si compone del danno biologico permanente (22% di invalidità, quota già al netto del 9% di condizioni pregresse) liquidato in 125.131,00 euro, personalizzazione del danno biologico (10%) per 12.513,00 euro (totale danno biologico 137.644,00 euro), invalidità temporanea assoluta di 60 giorni per 5.880,00 euro, invalidità temporanea al 50% per 970 giorni per 47.430,00 euro; totale 191.054,00 euro, oltre interessi legali non quantificati nel testo. Non sono compresi nel totale le spese di CTU (poste a carico dei convenuti ma non quantificate nel testo) e le spese di lite, liquidate a parte in 525,00 euro per spese e 7.795,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. Va detto che il CTU esclude che l'infezione abbia causato l'invalidità permanente del 22%, attribuita invece a difetti di indicazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico (malposizionamento di una vite, eccesso di trattamento) estranei all'infezione; il legame con l'infezione riguarda solo l'allungamento del periodo di invalidità temporanea. La cifra totale liquidata copre quindi anche danni non riconducibili al germe, non isolabili in una sotto-cifra separata nel dispositivo
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Latina, Sezione Seconda Civile, giudice monocratico (giudice onorario), primo grado. Entrambi i convenuti (struttura sanitaria e chirurgo) dichiarati contumaci. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-381 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Latina, Sezione Seconda Civile, giudice monocratico (giudice onorario), primo grado. Entrambi i convenuti (struttura sanitaria e chirurgo) dichiarati contumaci
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/10/2018
- Città
- Latina
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni da colpa medica (responsabilità sanitaria), primo grado, decisa in contumacia dei convenuti dopo istruttoria con prove orali e CTU medico-legale
- Infezione
- Pseudomonas aeruginosa (infezione della ferita chirurgica)
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Chirurgia vertebrale. Intervento di stabilizzazione vertebrale lombare (viti transpeduncolari, laminectomia decompressiva, dispositivo interspinoso) eseguito il 3 giugno 2008, con dimissione il 7 giugno 2008; i segni dell'infezione si manifestano nell'immediatezza della dimissione
- Risarcimento riconosciuto
- non entra nei conteggiLa condanna paga in cifra unica il contagio e il malposizionamento di una vite nella stabilizzazione vertebrale, con indicazione chirurgica dubbia. Il giudice non separa le due voci.Il giudice condanna in solido la struttura e il chirurgo a 191.054,00 euro, con un'unica cifra che paga insieme l'infezione e un errore chirurgico. La sentenza non separa le due voci. L'importo resta quindi fuori dalle medie del sito. Il totale si compone del danno biologico permanente (22% di invalidità, quota già al netto del 9% di condizioni pregresse) liquidato in 125.131,00 euro, personalizzazione del danno biologico (10%) per 12.513,00 euro (totale danno biologico 137.644,00 euro), invalidità temporanea assoluta di 60 giorni per 5.880,00 euro, invalidità temporanea al 50% per 970 giorni per 47.430,00 euro; totale 191.054,00 euro, oltre interessi legali non quantificati nel testo. Non sono compresi nel totale le spese di CTU (poste a carico dei convenuti ma non quantificate nel testo) e le spese di lite, liquidate a parte in 525,00 euro per spese e 7.795,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. Va detto che il CTU esclude che l'infezione abbia causato l'invalidità permanente del 22%, attribuita invece a difetti di indicazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico (malposizionamento di una vite, eccesso di trattamento) estranei all'infezione; il legame con l'infezione riguarda solo l'allungamento del periodo di invalidità temporanea. La cifra totale liquidata copre quindi anche danni non riconducibili al germe, non isolabili in una sotto-cifra separata nel dispositivo
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Latina, sentenza n. 2516/2018, RG 6925/2014, pubblicazione 16/10/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria e del medico ha natura contrattuale (contratto di spedalità ex art. 1218 c.c.; per il medico, contatto sociale qualificato). Il paziente deve provare solo l'esistenza del rapporto di cura, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento; spetta al debitore convenuto provare che non vi è stato inadempimento o che questo non è stato causalmente rilevante (Cass. SS.UU. 577/2008; Cass. 19670/2016; Cass. 7354/2015)
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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