Caso documentato · HAI-333
Infezione contratta in ospedale a Pistoia, risarcimento di 8.585,80 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 8.585,80 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa (nel testo anche nella grafia "Pseudomonas aeuriginosa"), causa di osteomielite, contratta in Sala operatoria, intervento chirurgico in regime di day-surgery per l'asportazione di un neuroma al piede sinistro, eseguito il 12/07/2011. Danno biologico permanente (4-5%) liquidato in euro 3.955,52, più euro 4.630,28 per inabilità temporanea (1 mese al 100%, 1 mese al 75%, 2 mesi al 50%, 2 mesi al 25%): totale euro 8.585,80, oltre rivalutazione e interessi legali secondo i criteri di Cass. SS.UU. 1712/1995, non quantificati a cifra fissa nel testo. Non risultano spese sanitarie documentate né riduzione della capacità lavorativa, quindi non liquidate. L'importo non comprende le spese di lite (euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ed esborsi, dovute alla parte attrice; altrettanti euro 4.835,00 dovuti al terzo chiamato medico) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate con separata ordinanza non allegata al testo
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-333 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/12/2020
- Città
- PistoiaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (contratto di spedalità), con chiamata in causa in manleva del chirurgo operante e successiva chiamata, da parte di quest'ultimo, della propria compagnia assicurativa professionale, rimasta contumace
- Infezione
- Pseudomonas aeruginosa (nel testo anche nella grafia "Pseudomonas aeuriginosa"), causa di osteomielite
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Sala operatoria, intervento chirurgico in regime di day-surgery per l'asportazione di un neuroma al piede sinistro, eseguito il 12/07/2011
- Risarcimento riconosciuto
- 8.585,80 €Danno biologico permanente (4-5%) liquidato in euro 3.955,52, più euro 4.630,28 per inabilità temporanea (1 mese al 100%, 1 mese al 75%, 2 mesi al 50%, 2 mesi al 25%): totale euro 8.585,80, oltre rivalutazione e interessi legali secondo i criteri di Cass. SS.UU. 1712/1995, non quantificati a cifra fissa nel testo. Non risultano spese sanitarie documentate né riduzione della capacità lavorativa, quindi non liquidate. L'importo non comprende le spese di lite (euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ed esborsi, dovute alla parte attrice; altrettanti euro 4.835,00 dovuti al terzo chiamato medico) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma liquidate con separata ordinanza non allegata al testo
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pistoia, sentenza n. 1062/2020, causa n. 2030/2016, decisa il 26/12/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, la struttura risponde per inadempimento del contratto di spedalità se non prova di aver adottato tutte le cautele idonee a prevenire il contagio. Non basta la prova della sola sterilizzazione degli strumenti chirurgici, essendo necessaria anche quella sui controlli ambientali e sulla decontaminazione del personale
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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