Caso documentato · HAI-313
Infezione contratta in ospedale a Genova, risarcimento di 20.320 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 20.320 € per un caso di Osteomielite da stafilococco aureus. Nell'esame colturale del 30/12/1986 isolati anche stafilococco aureus e pseudomonas maltophylia; le colture intraoperatorie del 16/04/2010 hanno evidenziato due ceppi differenti di S. Aureus, contratta in Ortopedia. Intervento di riduzione della frattura del femore sinistro con chiodo endomidollare, eseguito il 28/08/1986 presso la struttura convenuta. Il nome esatto del reparto non è indicato nel provvedimento. Danno non patrimoniale, cioè invalidità permanente 5% Euro 5.094,02 (incrementata del 20%, più Euro 1.018,80), ITT 20 gg Euro 937,60, ITP 50% 20 gg Euro 468,80, ITP 25% 60 gg Euro 703,20; totale Euro 8.222,42. Danno patrimoniale. Spese mediche Euro 2.097,58 più lucro cessante Euro 10.000,00; totale Euro 12.097,58. Somma dei due totali, cioè Euro 20.320,00, oltre rivalutazione e interessi legali. Non comprende le spese di lite (Euro 668,00 di esborsi più Euro 4.835,00 di compensi, oltre 15% forfettario, IVA e CPA) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta a parte.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, primo grado, composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-313 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, primo grado, composizione monocratica
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 17/04/2018
- Città
- Genova
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale
- Infezione
- Osteomielite da stafilococco aureus. Nell'esame colturale del 30/12/1986 isolati anche stafilococco aureus e pseudomonas maltophylia; le colture intraoperatorie del 16/04/2010 hanno evidenziato due ceppi differenti di S. Aureus
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Ortopedia. Intervento di riduzione della frattura del femore sinistro con chiodo endomidollare, eseguito il 28/08/1986 presso la struttura convenuta. Il nome esatto del reparto non è indicato nel provvedimento
- Risarcimento riconosciuto
- 20.320 €Danno non patrimoniale, cioè invalidità permanente 5% Euro 5.094,02 (incrementata del 20%, più Euro 1.018,80), ITT 20 gg Euro 937,60, ITP 50% 20 gg Euro 468,80, ITP 25% 60 gg Euro 703,20; totale Euro 8.222,42. Danno patrimoniale. Spese mediche Euro 2.097,58 più lucro cessante Euro 10.000,00; totale Euro 12.097,58. Somma dei due totali, cioè Euro 20.320,00, oltre rivalutazione e interessi legali. Non comprende le spese di lite (Euro 668,00 di esborsi più Euro 4.835,00 di compensi, oltre 15% forfettario, IVA e CPA) né le spese di CTU, poste a carico della convenuta a parte.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, R.G. n. 8500/2013, sentenza del 16/04/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La struttura sanitaria risponde per l'infezione nosocomiale non prevenuta durante il ricovero del 1986, non avendo adottato misure adeguate di prevenzione. Il nesso causale con la riaccensione del focolaio osteomielitico del 2009-2010, a distanza di 23 anni, è riconosciuto in base al criterio del "più probabile che non", sulla sovrapponibilità dei ceppi batterici isolati nelle due occasioni.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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