Caso documentato · HAI-311
Infezione contratta in ospedale a Empoli, risarcimento di 9.800 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 9.800 € per un caso di Polmonite nosocomiale con colonizzazione persistente delle vie aeree da Pseudomonas aeruginosa. Nella relazione di parte della struttura si indicano come responsabili della polmonite anche Serratia marcescens, oltre a Pseudomonas aeruginosa (nomi riportati come scritti nel testo), contratta in Terapia intensiva/rianimazione nel decorso post-operatorio di un intervento otorinolaringoiatrico (laringectomia parziale ricostruttiva con svuotamento linfonodale laterocervicale bilaterale). Risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per l'inabilità temporanea totale di 100 giorni dovuta al prolungamento della degenza per la complicanza infettiva. Sono compresi gli interessi legali dalla data delle dimissioni alla pubblicazione dell'ordinanza. Non comprende le spese di lite né le spese di CTU, ripartite separatamente al 50% tra le parti. Il decesso del paziente resta fuori dal risarcimento perché il nesso causale con l'infezione è stato escluso dalla consulenza tecnica
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Firenze, primo grado (nel testo l'intestazione riporta per refuso «Sezione Protezione Internazionale CIVILE»; la materia trattata è invece responsabilità sanitaria, verosimile errore di modello del documento). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-311 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Firenze, primo grado (nel testo l'intestazione riporta per refuso «Sezione Protezione Internazionale CIVILE»; la materia trattata è invece responsabilità sanitaria, verosimile errore di modello del documento)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 02/08/2019
- Città
- Empoli
- Tipo di procedimento
- Procedimento di merito con rito sommario di cognizione, concluso con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (art. 8 legge 24/2017), la cui proposta conciliativa è stata accettata dai ricorrenti ma non dalla struttura convenuta, che ha quindi instaurato il giudizio di merito
- Infezione
- Polmonite nosocomiale con colonizzazione persistente delle vie aeree da Pseudomonas aeruginosa. Nella relazione di parte della struttura si indicano come responsabili della polmonite anche Serratia marcescens, oltre a Pseudomonas aeruginosa (nomi riportati come scritti nel testo)
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Terapia intensiva/rianimazione nel decorso post-operatorio di un intervento otorinolaringoiatrico (laringectomia parziale ricostruttiva con svuotamento linfonodale laterocervicale bilaterale)
- Risarcimento riconosciuto
- 9.800 €Risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per l'inabilità temporanea totale di 100 giorni dovuta al prolungamento della degenza per la complicanza infettiva. Sono compresi gli interessi legali dalla data delle dimissioni alla pubblicazione dell'ordinanza. Non comprende le spese di lite né le spese di CTU, ripartite separatamente al 50% tra le parti. Il decesso del paziente resta fuori dal risarcimento perché il nesso causale con l'infezione è stato escluso dalla consulenza tecnica
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Firenze, ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14581/2018, sottoscritta a Firenze il 01/08/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali l'onere della prova sull'adeguata protezione del paziente dal contagio in ambiente ospedaliero grava sulla struttura sanitaria (richiamata Cass. civ. sez. III, sent. 07/06/2011 n. 12274). Se la struttura non lo soddisfa la responsabilità sussiste anche quando la CTU esclude il nesso causale con un evento più grave come il decesso. Il risarcimento si limita però al pregiudizio effettivamente riconducibile al contagio
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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