Caso documentato · HAI-288
Infezione contratta in ospedale a Catanzaro, risarcimento di 6.517,83 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.517,83 € per un caso di Pseudomonas aeruginosa (definita nel testo "infezione ospedaliera" e "infezione nosocomiale"; complicanza, empiema pleurico), contratta in Cardiochirurgia. Decorso post-operatorio dopo un intervento di sostituzione valvolare aortica e mitralica (29/08/2011), complicato da un versamento pleurico purulento (empiema) da Pseudomonas aeruginosa, che ha richiesto un secondo intervento di toilette del cavo pleurico (09/09/2011) e un terzo di decorticazione del polmone destro (12/09/2011). Importo liquidato in dispositivo per il solo danno da infezione nosocomiale (il capo di domanda sull'intervento chirurgico è stato respinto). Composizione. Danno biologico permanente 3,5% euro 3099.12 + invalidità temporanea totale al 100% per 30 giorni euro 1424.70 + danno morale (33,33%) euro 1507.79 = euro 6031.61, più interessi compensativi euro 486.22, per un totale di euro 6517.83, già comprensivo di tali interessi. Non comprende gli interessi legali successivi, dalla pubblicazione della sentenza al saldo; le spese di lite, compensate integralmente fra le parti, comprese quelle di CTU.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, giudice unico (primo grado). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-288 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, giudice unico (primo grado)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 14/01/2022
- Città
- CatanzaroÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio ordinario di cognizione per risarcimento danni da responsabilità sanitaria (natura contrattuale), con chiamata in causa del chirurgo operante (per un'azione di regresso) e domanda di manleva della struttura convenuta verso la propria compagnia assicuratrice
- Infezione
- Pseudomonas aeruginosa (definita nel testo "infezione ospedaliera" e "infezione nosocomiale"; complicanza, empiema pleurico)
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Decorso post-operatorio dopo un intervento di sostituzione valvolare aortica e mitralica (29/08/2011), complicato da un versamento pleurico purulento (empiema) da Pseudomonas aeruginosa, che ha richiesto un secondo intervento di toilette del cavo pleurico (09/09/2011) e un terzo di decorticazione del polmone destro (12/09/2011)
- Risarcimento riconosciuto
- 6.517,83 €Importo liquidato in dispositivo per il solo danno da infezione nosocomiale (il capo di domanda sull'intervento chirurgico è stato respinto). Composizione. Danno biologico permanente 3,5% euro 3099.12 + invalidità temporanea totale al 100% per 30 giorni euro 1424.70 + danno morale (33,33%) euro 1507.79 = euro 6031.61, più interessi compensativi euro 486.22, per un totale di euro 6517.83, già comprensivo di tali interessi. Non comprende gli interessi legali successivi, dalla pubblicazione della sentenza al saldo; le spese di lite, compensate integralmente fra le parti, comprese quelle di CTU.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 41/2022, causa civile n. 931/2016 R.G.A.C., decisione del 13/01/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi tre difensori. Tolto anche il nome della struttura, che il provvedimento riportava in chiaro. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, una volta accertato che il paziente ha contratto un'infezione nosocomiale, spetta alla struttura la prova liberatoria, cioè dimostrare di avere adottato tutte le misure di sanificazione e prevenzione idonee a evitare il contagio. In assenza di tale prova, la struttura risponde dei danni, a prescindere da un'eventuale colpa specifica dei singoli sanitari.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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