Caso documentato · HAI-269
Infezione contratta in ospedale a Firenze, risarcimento di 376.285,50 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 376.285,50 € per un caso di Sepsi/setticemia da Pseudomonas aeruginosa MDR (multiresistente), con broncopolmonite/polmonite necrotizzante e shock settico terminale; il testo la qualifica espressamente come "infezione nosocomiale" e come "ICA (infezione correlata all'assistenza)" (nomi riportati come scritti nel testo), contratta in Reparto di Ematologia. Ricovero l'11.1.1991 per chemioterapia contro una leucemia mieloide acuta, con un primo ciclo di induzione (remissione completa) e un secondo ciclo di "consolidamento" che comprendeva anche un farmaco sperimentale (Amsacrina). L'infezione da Pseudomonas aeruginosa insorge durante la fase di aplasia midollare successiva al ciclo di consolidamento. Somma di due voci liquidate a valori attuali: 44.365,50 euro di danno cd. terminale (biologico e morale) sofferto dalla paziente nei 13 giorni fra la comparsa dei sintomi e il decesso, riconosciuto iure hereditatis al marito; 331.920 euro di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riconosciuto iure proprio al marito (tabelle di Milano 2018, valore massimo). L'importo non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da calcolare sulla somma devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo), né le spese di lite di entrambi i gradi (12.200 euro + 340 di esborsi per il primo grado; 19.160 euro + 2.556 di esborsi per l'appello, oltre rimborso forfettario e IVA/CPA) né le spese di CTU di entrambi i gradi, tutte poste a carico della struttura condannata. Sono state respinte la domanda di danno patrimoniale (400.000 euro chiesti per la perdita del contributo economico della moglie, comandante dei vigili urbani, non provato nel suo ammontare) e quella per le spese mediche (non documentate)
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, Terzo Collegio, in composizione collegiale, secondo grado. Accoglie parzialmente l'appello proposto dal marito della paziente deceduta (in proprio e quale erede) e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 954/2014 del 25.3.2014 (che aveva rigettato integralmente la domanda), condanna la Gestione Liquidatoria della struttura sanitaria disciolta convenuta per il decesso da infezione nosocomiale; conferma invece il rigetto della domanda nei confronti dei due medici convenuti. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Firenze.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-269 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, Terzo Collegio, in composizione collegiale, secondo grado. Accoglie parzialmente l'appello proposto dal marito della paziente deceduta (in proprio e quale erede) e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 954/2014 del 25.3.2014 (che aveva rigettato integralmente la domanda), condanna la Gestione Liquidatoria della struttura sanitaria disciolta convenuta per il decesso da infezione nosocomiale; conferma invece il rigetto della domanda nei confronti dei due medici convenuti
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/09/2020
- Città
- Firenze
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilità sanitaria, proposto dal marito della paziente deceduta (in proprio e quale erede) contro due medici (il direttore e il primario del reparto di Ematologia) e contro la Gestione Liquidatoria della disciolta struttura sanitaria, per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso, imputato sia alla somministrazione di una terapia sperimentale antileucemica senza consenso informato sia a un'infezione nosocomiale. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato integralmente la domanda; la Corte d'Appello riforma parzialmente, escludendo la responsabilità dei medici e della terapia sperimentale ma affermando la responsabilità della struttura per l'infezione nosocomiale
- Infezione
- Sepsi/setticemia da Pseudomonas aeruginosa MDR (multiresistente), con broncopolmonite/polmonite necrotizzante e shock settico terminale; il testo la qualifica espressamente come "infezione nosocomiale" e come "ICA (infezione correlata all'assistenza)" (nomi riportati come scritti nel testo)
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Reparto di Ematologia. Ricovero l'11.1.1991 per chemioterapia contro una leucemia mieloide acuta, con un primo ciclo di induzione (remissione completa) e un secondo ciclo di "consolidamento" che comprendeva anche un farmaco sperimentale (Amsacrina). L'infezione da Pseudomonas aeruginosa insorge durante la fase di aplasia midollare successiva al ciclo di consolidamento
- Risarcimento riconosciuto
- 376.285,50 €Somma di due voci liquidate a valori attuali: 44.365,50 euro di danno cd. terminale (biologico e morale) sofferto dalla paziente nei 13 giorni fra la comparsa dei sintomi e il decesso, riconosciuto iure hereditatis al marito; 331.920 euro di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riconosciuto iure proprio al marito (tabelle di Milano 2018, valore massimo). L'importo non comprende gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da calcolare sulla somma devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo), né le spese di lite di entrambi i gradi (12.200 euro + 340 di esborsi per il primo grado; 19.160 euro + 2.556 di esborsi per l'appello, oltre rimborso forfettario e IVA/CPA) né le spese di CTU di entrambi i gradi, tutte poste a carico della struttura condannata. Sono state respinte la domanda di danno patrimoniale (400.000 euro chiesti per la perdita del contributo economico della moglie, comandante dei vigili urbani, non provato nel suo ammontare) e quella per le spese mediche (non documentate)
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, Terzo Collegio, causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1970/2014, decisa il 29/07/2020. Il testo non riporta il numero della sentenza d'appello (1724/2020 deriva dal nome del file/registro). Sentenza impugnata: Tribunale di Firenze n. 954/2014, depositata il 25.3.2014 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi sei difensori. Restano i magistrati che hanno firmato la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento e controllo dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, una volta che il danneggiato provi il nesso causale fra la degenza e l'infezione (qui pacifica, assente al ricovero, insorta durante il ricovero), spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee a prevenirla; in mancanza di tale prova risponde dell'infezione anche se qualificabile clinicamente come "complicanza", nozione che la giurisprudenza di legittimità ritiene priva di rilievo giuridico ai fini dell'esonero da responsabilità (art. 1218 c.c.)
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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