Caso documentato · HAI-263
Infezione contratta in ospedale a Chieti, risarcimento di 157.347,77 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 157.347,77 € per un caso di Infezione del sito chirurgico sternale da Pseudomonas aeruginosa (ceppo XDR, estensivamente resistente agli antibiotici), con batteriemia, endocardite su dispositivo cardiaco impiantato e shock settico fatale, contratta in Cardiochirurgia, intervento di anuloplastica della valvola mitrale e sostituzione della valvola aortica con impianto di elettrocatetere. Successivo trasferimento in reparto di cardiologia e terapia intensiva a Termoli. La condanna solidale delle due strutture riconosce ai tre eredi (il coniuge e i due figli) un totale di 157.347,77 euro. 149.261,77 euro di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale (62.733,21 euro al coniuge, 43.264,28 euro a testa ai due figli), gia' ridotti in via equitativa perche' la grave patologia cardiaca preesistente del defunto ne avrebbe comunque limitato l'aspettativa di vita. 6.336,00 euro di danno biologico terminale iure hereditatis. 1.750,00 euro di danno patrimoniale per le spese funerarie. Restano fuori dal conto le spese di lite, compensate per meta' tra le parti e liquidate per l'altra meta' in 7.051,50 euro a carico dei convenuti, la richiesta di danno biologico psichico e il danno catastrofale iure hereditatis, entrambi respinti per mancanza di prova. Restano fuori anche le spese di consulenza medica di parte, di cui non e' stato dimostrato il pagamento. Le somme sono dovute oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Larino, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 178/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Chieti.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-263 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Larino, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 178/2023)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/04/2023
- Città
- Chieti
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, promossa dagli eredi contro due aziende sanitarie, RG 868/2018
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico sternale da Pseudomonas aeruginosa (ceppo XDR, estensivamente resistente agli antibiotici), con batteriemia, endocardite su dispositivo cardiaco impiantato e shock settico fatale
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia, intervento di anuloplastica della valvola mitrale e sostituzione della valvola aortica con impianto di elettrocatetere. Successivo trasferimento in reparto di cardiologia e terapia intensiva a Termoli
- Risarcimento riconosciuto
- 157.347,77 €La condanna solidale delle due strutture riconosce ai tre eredi (il coniuge e i due figli) un totale di 157.347,77 euro. 149.261,77 euro di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale (62.733,21 euro al coniuge, 43.264,28 euro a testa ai due figli), gia' ridotti in via equitativa perche' la grave patologia cardiaca preesistente del defunto ne avrebbe comunque limitato l'aspettativa di vita. 6.336,00 euro di danno biologico terminale iure hereditatis. 1.750,00 euro di danno patrimoniale per le spese funerarie. Restano fuori dal conto le spese di lite, compensate per meta' tra le parti e liquidate per l'altra meta' in 7.051,50 euro a carico dei convenuti, la richiesta di danno biologico psichico e il danno catastrofale iure hereditatis, entrambi respinti per mancanza di prova. Restano fuori anche le spese di consulenza medica di parte, di cui non e' stato dimostrato il pagamento. Le somme sono dovute oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Larino, sentenza n. 178/2023, pubblicata il 04/04/2023, RG 868/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Provato dal danneggiato il nesso causale fra il ricovero e l'infezione, spetta alla struttura sanitaria dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Richiamando la Cassazione, il giudice ha precisato che tale prova non consiste nella mera "astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali", bensi' nella "impossibilita' in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato".
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Pescara, il caso deciso nel 2024 Pseudomonas
- Infezione contratta in ospedale a Novara, risarcimento di 32.939,20 € nel 2026 Pseudomonas
- Infezione contratta in ospedale a Sciacca, risarcimento di 54.543,98 € nel 2024 Pseudomonas
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati