Caso documentato · HAI-251
Infezione contratta in ospedale a Pozzilli, risarcimento di 142.824,81 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 142.824,81 € per un caso di Endoftalmite post chirurgica (infezione oculare nosocomiale) insorta dopo un intervento di cataratta; il consulente non identifica con certezza il germe per mancanza di esami colturali, indicando come piu' probabili alcuni batteri Gram positivi (stafilococco epidermidis, stafilococco aureo) o lo Pseudomonas aeruginosa, veicolati attraverso la ferita chirurgica., contratta in Ambulatorio/reparto di oculistica. Due interventi di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL), uno per occhio, a nove giorni di distanza l'uno dall'altro.. Il dispositivo della Corte d'Appello si limita a rigettare l'appello, lasciando quindi inalterata la condanna di primo grado; condanna inoltre la struttura, gia' soccombente, al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in complessivi 7.160,00 euro (1.489,00 per la fase di studio, 956,00 per la fase introduttiva, 2.163,00 per la fase di trattazione e 2.552,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e da' atto della debenza di un ulteriore contributo unificato. Nessuna di queste voci e' risarcimento. La cifra che l'appello lascia in piedi resta quindi quella di primo grado, 142.824,81 euro, riconosciuta alla sola paziente e comprensiva di rivalutazione e interessi legali. Nella parte narrativa la sentenza scompone questo totale in 140.576,00 euro per danno non patrimoniale (invalidita' permanente al 30%), 495,00 euro per inabilita' temporanea assoluta di 5 giorni, 990,00 euro per inabilita' temporanea parziale al 50% di 20 giorni e 495,00 euro per inabilita' temporanea parziale al 25% di ulteriori 20 giorni. La somma di queste quattro voci (142.556,00 euro) non torna esattamente con il totale dichiarato di 142.824,81 euro, una differenza di 268,81 euro presente nel testo originale e non altrimenti spiegata. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite di primo e secondo grado, le spese di CTU poste a carico della struttura, il contributo unificato e la domanda del marito convivente per il danno da perdita del rapporto parentale, respinta in primo grado per difetto di prova e non piu' oggetto di discussione in appello.
La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, grado di appello (R.G. n. 230/2022), che conferma la sentenza di primo grado n. 169/2022 dell'8/06/2022 (il testo indica il giudice di primo grado una volta come Tribunale di Isernia e un'altra come Tribunale di Larino. Incongruenza presente nell'atto originale, non risolvibile dalla lettura).. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-251 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, grado di appello (R.G. n. 230/2022), che conferma la sentenza di primo grado n. 169/2022 dell'8/06/2022 (il testo indica il giudice di primo grado una volta come Tribunale di Isernia e un'altra come Tribunale di Larino. Incongruenza presente nell'atto originale, non risolvibile dalla lettura).
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/06/2026
- Città
- Pozzilli
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria (endoftalmite post chirurgica), giudizio di appello iscritto al R.G. n. 230/2022, avverso la sentenza di primo grado n. 169/2022.
- Infezione
- Endoftalmite post chirurgica (infezione oculare nosocomiale) insorta dopo un intervento di cataratta; il consulente non identifica con certezza il germe per mancanza di esami colturali, indicando come piu' probabili alcuni batteri Gram positivi (stafilococco epidermidis, stafilococco aureo) o lo Pseudomonas aeruginosa, veicolati attraverso la ferita chirurgica.
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Ambulatorio/reparto di oculistica. Due interventi di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL), uno per occhio, a nove giorni di distanza l'uno dall'altro.
- Risarcimento riconosciuto
- 142.824,81 €Il dispositivo della Corte d'Appello si limita a rigettare l'appello, lasciando quindi inalterata la condanna di primo grado; condanna inoltre la struttura, gia' soccombente, al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in complessivi 7.160,00 euro (1.489,00 per la fase di studio, 956,00 per la fase introduttiva, 2.163,00 per la fase di trattazione e 2.552,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e da' atto della debenza di un ulteriore contributo unificato. Nessuna di queste voci e' risarcimento. La cifra che l'appello lascia in piedi resta quindi quella di primo grado, 142.824,81 euro, riconosciuta alla sola paziente e comprensiva di rivalutazione e interessi legali. Nella parte narrativa la sentenza scompone questo totale in 140.576,00 euro per danno non patrimoniale (invalidita' permanente al 30%), 495,00 euro per inabilita' temporanea assoluta di 5 giorni, 990,00 euro per inabilita' temporanea parziale al 50% di 20 giorni e 495,00 euro per inabilita' temporanea parziale al 25% di ulteriori 20 giorni. La somma di queste quattro voci (142.556,00 euro) non torna esattamente con il totale dichiarato di 142.824,81 euro, una differenza di 268,81 euro presente nel testo originale e non altrimenti spiegata. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite di primo e secondo grado, le spese di CTU poste a carico della struttura, il contributo unificato e la domanda del marito convivente per il danno da perdita del rapporto parentale, respinta in primo grado per difetto di prova e non piu' oggetto di discussione in appello.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, R.G. n. 230/2022, decisione assunta in camera di consiglio l'11/06/2026, in conferma della sentenza di primo grado n. 169/2022 dell'8/06/2022 (il numero di sentenza 240/2026 e' quello del nome del file/fonte; non compare letteralmente nel testo del provvedimento, che identifica la causa solo con il numero di R.G.). Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 2 difensori, i nomi propri di 2 strutture e 1 altro privato. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nelle infezioni ospedaliere a germe non identificato il nesso causale con l'atto sanitario si accerta con il criterio del piu' probabile che non, verificando i criteri topografico, cronologico e del sintomo a ponte, l'adeguatezza qualitativa e l'efficienza quantitativa della causa ipotizzata ed escludendo cause alternative concretamente sostenibili. La Corte conferma che il primo giudice, facendo proprie le conclusioni del consulente, ha applicato correttamente "i criteri in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilita' sanitaria" (richiamando Cass. 21511/24). Sulla struttura grava la prova liberatoria, una volta che il danneggiato abbia allegato l'inadempimento e il nesso con il danno lamentato.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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