Caso documentato · HAI-239
Infezione contratta in ospedale a Verbania, risarcimento di 197.979 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 197.979 € per un caso di Infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa di lesioni cutanee ulcerative agli arti inferiori (piede vascolare in paziente obeso), insorta durante il ricovero e legata a carenze nella gestione delle medicazioni., contratta in U.O. di Medicina e poi Neuroriabilitazione, ricovero per un percorso di riduzione del peso corporeo in paziente con grave obesita', gia' portatore di ulcere agli arti inferiori non infette all'ingresso; l'amputazione e' stata poi eseguita in un'altra struttura. Il Tribunale liquida un'unica voce di danno non patrimoniale di 197.979,00 euro in favore del paziente. La cifra e' composta dal danno biologico permanente differenziale di 187.629,00 euro (80% di invalidita' complessiva, monetizzata in 832.658,00 euro secondo le Tabelle di Milano ed. 2024, meno il 66% di invalidita' gia' preesistente, monetizzata in 645.029,00 euro) e dal danno biologico temporaneo di 10.350,00 euro (90 giorni di inabilita' assoluta), oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo. Le domande dei familiari (moglie e due figli) sono state respinte per difetto di prova. Restano fuori dal conto le spese di lite poste a carico della struttura e del medico in favore del paziente (11.163,00 euro) e di altre parti (9.577,00 euro), le spese di lite poste a carico degli attori in favore della compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa e' stata dichiarata inammissibile (7.839,00 euro) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura e del medico ma non sommate al risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 955/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-239 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 955/2026)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/02/2026
- Città
- Verbania
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG n. 39950/2020
- Infezione
- Infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa di lesioni cutanee ulcerative agli arti inferiori (piede vascolare in paziente obeso), insorta durante il ricovero e legata a carenze nella gestione delle medicazioni.
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- U.O. di Medicina e poi Neuroriabilitazione, ricovero per un percorso di riduzione del peso corporeo in paziente con grave obesita', gia' portatore di ulcere agli arti inferiori non infette all'ingresso; l'amputazione e' stata poi eseguita in un'altra struttura
- Risarcimento riconosciuto
- 197.979 €Il Tribunale liquida un'unica voce di danno non patrimoniale di 197.979,00 euro in favore del paziente. La cifra e' composta dal danno biologico permanente differenziale di 187.629,00 euro (80% di invalidita' complessiva, monetizzata in 832.658,00 euro secondo le Tabelle di Milano ed. 2024, meno il 66% di invalidita' gia' preesistente, monetizzata in 645.029,00 euro) e dal danno biologico temporaneo di 10.350,00 euro (90 giorni di inabilita' assoluta), oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo. Le domande dei familiari (moglie e due figli) sono state respinte per difetto di prova. Restano fuori dal conto le spese di lite poste a carico della struttura e del medico in favore del paziente (11.163,00 euro) e di altre parti (9.577,00 euro), le spese di lite poste a carico degli attori in favore della compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa e' stata dichiarata inammissibile (7.839,00 euro) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura e del medico ma non sommate al risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, prima sezione civile, sentenza n. 955/2026 del 04/02/2026, RG n. 39950/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori, 1 persona privata e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il riparto dell'onere della prova proprio delle infezioni nosocomiali (Cass. n. 6386/2023 e Cass. n. 4864/2021): spetta al paziente provare il nesso causale, mentre alla struttura spetta provare '1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico'. In presenza di una patologia preesistente concorrente, il danno viene liquidato con il metodo del danno iatrogeno differenziale (Cass. n. 28986/2019): si stima l'invalidita' complessiva, si stima quella teoricamente preesistente e si risarcisce solo la differenza.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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