Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-235

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 53.120 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 53.120 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Pseudomonas aeruginosa, insorta dopo un intervento di mastectomia con ricostruzione mammaria immediata mediante protesi, contratta in Chirurgia oncologica, intervento di mastectomia con ricostruzione mammaria immediata con protesi per carcinoma mammario. Il totale liquidato e' di 53.120,00 euro. 52.820,00 euro sono danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 15%, oltre inabilita' temporanea assoluta e parziale; la motivazione elenca le singole voci per poi indicare la cifra complessiva ripresa nel dispositivo). 300,00 euro sono danno patrimoniale, unica spesa documentata, per un sostegno psicologico. Restano fuori la personalizzazione del danno, il danno da perdita di chance e l'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, tutti respinti per mancanza di prova, oltre alle spese processuali (786,00 euro di spese e 15.111,00 euro di compensi, con rimborso forfettario del 15%) e alle spese di CTU, poste a carico della struttura ma non quantificate nel dispositivo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8098/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-235 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8098/2024)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
17/09/2024
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 10948/2019
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Pseudomonas aeruginosa, insorta dopo un intervento di mastectomia con ricostruzione mammaria immediata mediante protesi
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Chirurgia oncologica, intervento di mastectomia con ricostruzione mammaria immediata con protesi per carcinoma mammario
Risarcimento riconosciuto
53.120 €Il totale liquidato e' di 53.120,00 euro. 52.820,00 euro sono danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 15%, oltre inabilita' temporanea assoluta e parziale; la motivazione elenca le singole voci per poi indicare la cifra complessiva ripresa nel dispositivo). 300,00 euro sono danno patrimoniale, unica spesa documentata, per un sostegno psicologico. Restano fuori la personalizzazione del danno, il danno da perdita di chance e l'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, tutti respinti per mancanza di prova, oltre alle spese processuali (786,00 euro di spese e 15.111,00 euro di compensi, con rimborso forfettario del 15%) e alle spese di CTU, poste a carico della struttura ma non quantificate nel dispositivo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 8098/2024 del 17/09/2024, RG 10948/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori, 1 persona privata e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' e' fondata sulla CTU, che ha accertato una colpa specifica nella sorveglianza post operatoria. I segni di sofferenza dei tessuti non sono stati tempestivamente approfonditi con tampone ed esami ematici, permettendo l'aggravarsi dell'infezione fino alla perdita della protesi. Il giudice ha inoltre escluso la personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di conseguenze «del tutto anomale ed affatto peculiari» (richiamando Cass. 28988/2019) e il danno da perdita di chance per assenza di prova sulla volonta' della paziente di sottoporsi a chemioterapia (Cass. 28993/2019).

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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