Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-231

Infezione contratta in ospedale a Milano, il caso deciso nel 2023

Nel 2023 un procedimento ha riguardato un caso di Infezione ospedaliera da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), qualificata espressamente dal giudice come infezione nosocomiale, contratta durante un ricovero per la cura di un'ulcera del piede diabetico gia' complicata da osteomielite. Nella vicenda erano presenti anche altri germi (Staphylococcus epidermidis meticillino resistente e Pseudomonas aeruginosa) la cui origine ospedaliera non e' stata pero' accertata con certezza, contratta in Centro di cura del piede diabetico e successivi ricoveri per amputazione progressiva del piede destro (prima amputazione transmetatarsale del V raggio, poi amputazione totale del piede). La condanna paga con una liquidazione sola due addebiti diversi, il ritardo diagnostico su un'ulcera gia' presente e il contagio da MRSA avvenuto in reparto. La cifra non e' divisibile fra i due, quindi il caso resta senza importo nei conteggi. In dispositivo la somma liquidata e' 10.731,56 euro. Il risarcimento copre solo il danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza) patito dal paziente prima della morte, trasmesso agli eredi per successione. Le richieste per la morte in se' (perdita del rapporto parentale, danno biologico e patrimoniale degli eredi) sono state respinte per mancanza di prova del nesso causale con il decesso. La cifra si compone di 9.999 euro per l'invalidita' temporanea e di una quota di danno permanente da premorienza, calcolata in proporzione ai soli 10 giorni di vita residua dopo la stabilizzazione dei postumi anziche' sull'aspettativa di vita statistica. La sentenza indica il totale di queste due voci in 10.098,11 euro, anche se la somma aritmetica dei due importi riportati nel testo darebbe 11.098,11 euro. La sentenza non spiega lo scarto di 1.000 euro. Qui riportiamo il dato letterale del provvedimento. A questa base si aggiungono 633,45 euro di interessi, per un totale di 10.731,56 euro, liquidato in dispositivo in solido a carico di entrambe le strutture (70% imputato internamente all'ospedale di Cremona, 30% all'IRCCS di Milano, ai soli fini del regresso tra le parti convenute). Restano fuori le spese di lite (545 euro di esborsi e 5.077 euro di compenso, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti nella stessa proporzione 70/30.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7679/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-231 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7679/2023)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/10/2023
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria e decesso del paziente, RG 18662/2020
Infezione
Infezione ospedaliera da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), qualificata espressamente dal giudice come infezione nosocomiale, contratta durante un ricovero per la cura di un'ulcera del piede diabetico gia' complicata da osteomielite. Nella vicenda erano presenti anche altri germi (Staphylococcus epidermidis meticillino resistente e Pseudomonas aeruginosa) la cui origine ospedaliera non e' stata pero' accertata con certezza
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Centro di cura del piede diabetico e successivi ricoveri per amputazione progressiva del piede destro (prima amputazione transmetatarsale del V raggio, poi amputazione totale del piede)
Risarcimento riconosciuto
non entra nei conteggiLa condanna paga con una liquidazione sola due addebiti diversi, il ritardo diagnostico su un'ulcera gia' presente e il contagio da MRSA avvenuto in reparto. La cifra non e' divisibile fra i due, quindi il caso resta senza importo nei conteggi. In dispositivo la somma liquidata e' 10.731,56 euro. Il risarcimento copre solo il danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza) patito dal paziente prima della morte, trasmesso agli eredi per successione. Le richieste per la morte in se' (perdita del rapporto parentale, danno biologico e patrimoniale degli eredi) sono state respinte per mancanza di prova del nesso causale con il decesso. La cifra si compone di 9.999 euro per l'invalidita' temporanea e di una quota di danno permanente da premorienza, calcolata in proporzione ai soli 10 giorni di vita residua dopo la stabilizzazione dei postumi anziche' sull'aspettativa di vita statistica. La sentenza indica il totale di queste due voci in 10.098,11 euro, anche se la somma aritmetica dei due importi riportati nel testo darebbe 11.098,11 euro. La sentenza non spiega lo scarto di 1.000 euro. Qui riportiamo il dato letterale del provvedimento. A questa base si aggiungono 633,45 euro di interessi, per un totale di 10.731,56 euro, liquidato in dispositivo in solido a carico di entrambe le strutture (70% imputato internamente all'ospedale di Cremona, 30% all'IRCCS di Milano, ai soli fini del regresso tra le parti convenute). Restano fuori le spese di lite (545 euro di esborsi e 5.077 euro di compenso, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti nella stessa proporzione 70/30.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 7679/2023 del 04/10/2023, RG 18662/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nella responsabilita' della struttura per infezione nosocomiale, spetta al paziente provare il nesso causale tra l'aggravamento e la condotta sanitaria, mentre alla struttura spetta provare di aver adottato tutte le cautele previste dalle linee guida per prevenire l'infezione e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico (richiamando Cass. 4864/2021, 5490/2023 e 6386/2023). Il nesso causale, anche nella condotta omissiva, si accerta secondo il criterio del 'piu' probabile che non', da valutare come probabilita' logica e non solo statistica. Per il danno da premorienza, quando il decesso non e' ricollegabile alla lesione, il risarcimento va parametrato alla durata di vita realmente vissuta dal danneggiato e non a quella statisticamente probabile.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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