Caso documentato · HAI-230
Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 71.515,87 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 71.515,87 € per un caso di Infezione del sito chirurgico e periprotesica del ginocchio (osteomielite cronica) da Staphylococcus Aureus Meticillino Resistente (MRSA) e Pseudomonas Aeruginosa, contratta in Reparto di ortopedia, intervento di reimpianto di protesi totale di ginocchio sinistro (revisione di protesi dolente). Il risarcimento si compone di due voci di danno non patrimoniale liquidate secondo le tabelle milanesi, con personalizzazione per il danno iatrogeno del 10% di invalidita': 25.000 euro per il danno permanente e 41.000 euro per il danno temporaneo, totale 66.000 euro in moneta attuale. Si aggiungono 5.515,87 euro di interessi compensativi calcolati fino alla data della sentenza, per un totale di 71.515,87 euro. Restano fuori le spese mediche documentate (658 euro), respinte perche' ritenute comunque dovute a prescindere dall'infezione, le spese di lite (10.744 euro di compensi oltre rimborso spese, Cpa e Iva) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma non liquidate come risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6911/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-230 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6911/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 19/06/2018
- Città
- Monza
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 13176/2015
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico e periprotesica del ginocchio (osteomielite cronica) da Staphylococcus Aureus Meticillino Resistente (MRSA) e Pseudomonas Aeruginosa
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, intervento di reimpianto di protesi totale di ginocchio sinistro (revisione di protesi dolente)
- Risarcimento riconosciuto
- 71.515,87 €Il risarcimento si compone di due voci di danno non patrimoniale liquidate secondo le tabelle milanesi, con personalizzazione per il danno iatrogeno del 10% di invalidita': 25.000 euro per il danno permanente e 41.000 euro per il danno temporaneo, totale 66.000 euro in moneta attuale. Si aggiungono 5.515,87 euro di interessi compensativi calcolati fino alla data della sentenza, per un totale di 71.515,87 euro. Restano fuori le spese mediche documentate (658 euro), respinte perche' ritenute comunque dovute a prescindere dall'infezione, le spese di lite (10.744 euro di compensi oltre rimborso spese, Cpa e Iva) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma non liquidate come risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 6911/2018 del 19/06/2018, RG 13176/2015 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome della struttura, che stava nel corredo del file per la sintesi vocale, invisibile a schermo e restituito dal copia-incolla. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' della struttura per fatto dei sanitari discende dal contratto atipico di spedalita' (art. 1228 c.c.). Il paziente deve provare il rapporto contrattuale, l'aggravamento della patologia e il nesso causale secondo il criterio del 'piu' probabile che non', potendosi limitare ad allegare l'inadempimento. Spetta alla struttura provare di aver adempiuto correttamente o che l'esito derivi da un evento non imputabile. Tale prova liberatoria non e' stata fornita.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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